Cassazione Civile, Ordinanza n. 25002/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008, notificato nel 2013 per omessa dichiarazione di redditi da canoni locativi. Il contribuente lo impugnava e la CTP lo annullava perché l’atto era incompleto, mancando alcune pagine. In appello, l’Agenzia deduceva di avere nel frattempo rinotificato lo stesso avviso, completo in ogni sua parte, entro i termini utili; la CTR accoglieva l’appello ritenendo che la seconda notificazione avesse sanato il vizio iniziale e impedito la decadenza dell’Ufficio. Il ricorrente per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la rinotifica non poteva sanare il primo avviso e che la CTR aveva valorizzato un atto non introdotto ritualmente nel giudizio; con il secondo denunciava violazione dell’art. 7 l. 890/1982, assumendo l’inesistenza della rinotifica perché eseguita a mani di una familiare convivente senza invio della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava un vero 'fatto storico' decisivo e oggetto di discussione omesso dalla CTR, ma mirava piuttosto a contestare la valutazione della rinotifica e la sufficienza della motivazione; ha inoltre osservato che veniva introdotta in modo generico una questione nuova sulla diversità dell’atto impositivo rispetto a quello originario. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché il richiamo all’art. 7 l. 890/1982 era inconferente: la rinotifica era stata eseguita tramite messo notificatore, non mediante servizio postale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è censurabile in cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La previsione della raccomandata informativa riguarda la notificazione a mezzo posta; è inconferente quando l’atto sia stato notificato tramite messo notificatore.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico specifico, discusso e decisivo, il cui omesso esame abbia inciso sull’esito della controversia; non basta contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
- Non rientrano nel vizio di omesso esame le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche o le mere alternative ricostruttive: la censura deve riguardare un fatto, non il modo in cui il giudice lo ha apprezzato.
- In materia tributaria, la sanatoria o la rinnovazione della notificazione dell’atto impositivo può essere valutata ai fini della validità dell’azione accertativa, purché la questione sia dedotta in modo specifico e correttamente inquadrata sul piano giuridico.
- Le garanzie formali previste per la notificazione a mezzo posta non si applicano automaticamente alle notifiche eseguite con modalità diverse, come quella tramite messo notificatore.
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