Cassazione Civile, Ordinanza n. 25780/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della società contribuente in una controversia relativa a un accertamento IVA "a tavolino". Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; con il secondo ha dedotto motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; con il terzo ha censurato la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse annullato l'atto impositivo per difetto di contraddittorio endoprocedimentale senza verificare se, trattandosi di tributo armonizzato, la contribuente avesse assolto l'onere di indicare in giudizio le concrete difese che avrebbe potuto svolgere prima dell'emissione dell'atto e la loro idoneità a determinare un esito diverso del procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo, applicando il principio della ragione più liquida. Ha ribadito che, in materia di tributi armonizzati, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostri in giudizio, in concreto, le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che tali ragioni non siano pretestuose, secondo la c.d. prova di resistenza. Poiché nella specie tale prova non era stata fornita e la CTR si era limitata a un'affermazione assertiva senza verificare l'effettiva incidenza della mancata partecipazione procedimentale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio processuale dedotto
richiamato insieme all'art. 12, comma 7, come norma invocata a tutela del contraddittorio
secondo il richiamo alle Sezioni Unite, opera nei casi di accesso, ispezione e verifica e, per i tributi armonizzati, la sua violazione rileva solo se il contribuente supera la prova di resistenza
art. 24 Cost.
richiamato quale base del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato quale base del principio della ragione più liquida
richiamato nel passaggio sul superamento dell'ordine logico delle questioni tramite ragione più liquida
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: il contribuente deve allegare e dimostrare in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere e la loro potenziale incidenza sul procedimento.
- La c.d. prova di resistenza richiede una verifica in concreto: non bastano deduzioni generiche o meramente pretestuose, ma occorre dimostrare che la partecipazione preventiva avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Per i tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera solo quando sia espressamente previsto dalla legge; per quelli armonizzati, invece, discende dal diritto dell'Unione, ma resta soggetto all'onere probatorio del contribuente in giudizio.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, per esigenze di economia processuale e celerità.
- Il giudice di merito che annulli l'accertamento per difetto di contraddittorio deve verificare espressamente se il contribuente abbia assolto l'onere di indicare ragioni difensive concrete e non pretestuose, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche.
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