Cassazione Penale, Sentenza n. 47323/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania (conferma parziale della sentenza di primo grado), deducendo: (i) violazione o errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 628, commi secondo e terzo c.p., mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., con particolare censura sulla mancata considerazione delle dichiarazioni dei difensori e della moglie di un imputato; (ii) vizio di motivazione per manifesta illogicità, carenza e travisamento della prova in relazione alle lesioni contestate (capo B), sostenendo che la condotta violenta sarebbe stata posta in essere solo da uno degli imputati e non da tutti; (iii) violazione di legge in relazione alle aggravanti, in particolare la contestazione della sussistenza dell'aggravante del luogo isolato (art. 61 n. 5 c.p.) e l'assenza di prova del danneggiamento della recinzione; (iv) censura sulla comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 125, comma 3 c.p.p., 62-bis e 133 c.p.), ritenendo irragionevole l'equivalenza ritenuta dai giudici di merito. In sostanza i ricorrenti chiedevano la riconsiderazione della qualificazione giuridica dei fatti e una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su questioni di merito e su ricostruzioni alternative dei fatti non suscettibili di sindacato in questa sede. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una rinnovata valutazione del materiale probatorio né la scelta di una diversa interpretazione dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito sia effettiva e non manifestamente illogica o contraddittoria. Ha confermato la qualificazione come rapina impropria pluriaggravata e la responsabilità per lesioni in concorso, ritenendo sussistente il nesso tra impossessamento della refurtiva e l'uso della violenza/minaccia in termini di unità dell'azione. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) in relazione al contesto locale e ha ritenuto legittima la comparazione delle circostanze di segno opposto operata dai giudici di merito. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628, commi secondo e terzo, cod. pen.
La norma è richiamata in relazione alla qualificazione del fatto come rapina (impropria); la Corte sottolinea che, secondo la giurisprudenza, la 'immediatezza' della violenza o minaccia nella rapina impropria va intesa in termini di prossimità temporale funzionale a un'unità dell'azione, non come assoluta contemporaneità
Richiamato dai difensori come possibile riqualificazione in furto aggravato; la Corte rigetta la richiesta implicitamente ribadendo che la qualificazione operata dai giudici di merito (rapina impropria) è compatibile con le emergenze probatorie e non merita sindacato in Cassazione
Richiesta dai difensori l'applicazione dell'attenuante; la Corte rileva che la comparazione delle circostanze è rimessa al giudice di merito e non revocabile in sede di legittimità ove non emergano vizi logici manifesti
Norma dell'aggravante della "minorata difesa" per tempo/luogo/persona; la Corte conferma che la sua sussistenza si valuta concretamente e che è sufficiente che le condizioni abbiano ostacolato o reso più difficile la difesa della vittima, senza doverla rendere impossibile
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte illustra i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la censura deve riguardare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, o la sua incompatibilità con atti specifici del processo; non è consentito un controllo in fatto delle valutazioni probatorie
Richiamato nella disamina sui limiti del ricorso che tenti, "sub specie" di violazione dell'art. 192, di ottenere una rinnovata valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tale censura è inammissibile se finalizzata a sindacare il giudizio di merito
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citato dai ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio e alla comparazione delle circostanze; la Corte ricorda che la valutazione comparativa delle circostanze è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o arbitrio
Norma riferita alla determinazione della pena; richiamata nel contesto della dedotta irragionevolezza del giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, che la Corte ritiene invece sufficientemente motivato dai giudici di merito
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere il riesame libero del materiale probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo se si denuncia la sua mancanza, la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'incompatibilità con atti specifici del processo (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.)
- Nella rapina impropria l'elemento dell'immediatezza della violenza/minaccia va inteso in termini di unità dell'azione e prossimità temporale, non come contemporaneità assoluta tra sottrazione e violenza
- In tema di responsabilità in concorso ciascun partecipante può rispondere anche per atti posti in essere da altri se tali atti si sono inseriti con efficienza causale nell'impresa criminosa comune
- L'aggravante per minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) si valuta concretamente: è sufficiente che il luogo, il tempo o le circostanze abbiano reso la reazione della vittima più difficile, non necessariamente impossibile
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere impugnata in Cassazione soltanto per ragioni di mero arbitrio o manifesta illogicità
- La condanna alle spese e l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende sono conseguenze ordinarie quando i ricorsi sono ritenuti inammissibili o manifestamente infondati
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