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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12023/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pititto impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il suo reclamo avverso il silenzio-rigetto sulla richiesta di revoca del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.; sosteneva che l'originario titolo custodiale su cui si era basato il 41-bis era venuto meno (assoluzione in primo grado delle imputazioni che avevano portato alle misure cautelari) e che pertanto la permanenza del regime non trovava più giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha concluso che l'assoluzione in primo grado e la caducazione delle misure custodiali correlate hanno fatto venir meno il quadro penale e lo scenario di pericolosità che avevano motivato il provvedimento ministeriale; l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta sorretta da motivazione meramente apparente, anacronistica e non idonea a dimostrare che le condizioni per l'applicazione del 41-bis sussistessero comunque. La sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Disciplina il regime penitenziario differenziato per determinate fattispecie delittuose; la Corte rileva che, pur sussistendo astrattamente la materia di reato per la quale il detenuto possa essere assoggettato al 41-bis, l'applicazione concreta richiede una verifica aggiornata delle condizioni di pericolosità.

  • decreto ministeriale applicativo dell'8 marzo 2018

    Atto che ha disposto l'assoggettamento al regime 41-bis; la Cassazione ritiene che la sua legittimità non sia automatica se sopraggiungono eventi (es. assoluzione) che incidono sul quadro di riferimento.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    La novella non prevede più espressamente la revisione dell'originario provvedimento applicativo per sopravvenienze, ma la giurisprudenza riconosce comunque la possibilità di rimedi (reclamo/ricorso) a tutela del diritto del detenuto al riesame.

  • art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. sostanze stupefacenti)

    Reato contestato nelle misure cautelari che avevano poi motivato il provvedimento di rigore; l'assoluzione in primo grado su tale capo ha inciso sulla legittimazione del 41-bis basato su quelle imputazioni.

  • Cass. Sez. 5, n. 47568 del 20/09/2016 (Mancuso)

    Richiamata in motivazione per confermare la possibilità di impugnare il regime 41-bis mediante rimedi anche dopo le modifiche normative, sul piano della tutela dei diritti del detenuto.

  • Cass. Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006 (Strisdiiglio)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui la motivazione del provvedimento restrittivo non può essere meramente apparente e deve fondarsi su elementi attuali e pertinenti.

Massime di principio

  • Se sopravvengono fatti processuali significativi (es. assoluzione in primo grado) che incidono sul quadro accusatorio o sulle misure cautelari che giustificarono l'applicazione del 41-bis, tali sopravvenienze devono essere valutate e possono determinare la revoca o il riesame del regime.
  • Il Tribunale/Autorità che conferma l'applicazione del 41-bis deve motivare in modo concreto e aggiornato, dimostrando specifici elementi di pericolosità attuale; non è sufficiente appellarsi a elementi biografici o a precedenti anacronistici.
  • La presenza di condanne definitive per reati ricompresi nell'art. 41-bis può mantenere la possibilità di applicare il regime, ma anche in tal caso l'autorità deve effettuare una valutazione attuale della pericolosità e dei collegamenti associativi.
  • La mancanza di una previsione normativa esplicita di revisione per sopravvenienze (post riforme) non esclude l'ammissibilità di rimedi giurisdizionali (reclamo/ricorso) a tutela dei diritti del detenuto sottoposto al 41-bis.
  • In caso di decisione impugnata, la Corte di merito è tenuta a non limitarsi a richiamare il titolo applicativo originario o il decreto ministeriale, ma a verificare se le condizioni fattuali e giuridiche che lo giustificavano permangano.

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