Cassazione Penale, Sentenza n. 12023/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pititto impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il suo reclamo avverso il silenzio-rigetto sulla richiesta di revoca del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.; sosteneva che l'originario titolo custodiale su cui si era basato il 41-bis era venuto meno (assoluzione in primo grado delle imputazioni che avevano portato alle misure cautelari) e che pertanto la permanenza del regime non trovava più giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha concluso che l'assoluzione in primo grado e la caducazione delle misure custodiali correlate hanno fatto venir meno il quadro penale e lo scenario di pericolosità che avevano motivato il provvedimento ministeriale; l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta sorretta da motivazione meramente apparente, anacronistica e non idonea a dimostrare che le condizioni per l'applicazione del 41-bis sussistessero comunque. La sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Disciplina il regime penitenziario differenziato per determinate fattispecie delittuose; la Corte rileva che, pur sussistendo astrattamente la materia di reato per la quale il detenuto possa essere assoggettato al 41-bis, l'applicazione concreta richiede una verifica aggiornata delle condizioni di pericolosità.
decreto ministeriale applicativo dell'8 marzo 2018
Atto che ha disposto l'assoggettamento al regime 41-bis; la Cassazione ritiene che la sua legittimità non sia automatica se sopraggiungono eventi (es. assoluzione) che incidono sul quadro di riferimento.
La novella non prevede più espressamente la revisione dell'originario provvedimento applicativo per sopravvenienze, ma la giurisprudenza riconosce comunque la possibilità di rimedi (reclamo/ricorso) a tutela del diritto del detenuto al riesame.
art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. sostanze stupefacenti)
Reato contestato nelle misure cautelari che avevano poi motivato il provvedimento di rigore; l'assoluzione in primo grado su tale capo ha inciso sulla legittimazione del 41-bis basato su quelle imputazioni.
Cass. Sez. 5, n. 47568 del 20/09/2016 (Mancuso)
Richiamata in motivazione per confermare la possibilità di impugnare il regime 41-bis mediante rimedi anche dopo le modifiche normative, sul piano della tutela dei diritti del detenuto.
Cass. Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006 (Strisdiiglio)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui la motivazione del provvedimento restrittivo non può essere meramente apparente e deve fondarsi su elementi attuali e pertinenti.
Massime di principio
- Se sopravvengono fatti processuali significativi (es. assoluzione in primo grado) che incidono sul quadro accusatorio o sulle misure cautelari che giustificarono l'applicazione del 41-bis, tali sopravvenienze devono essere valutate e possono determinare la revoca o il riesame del regime.
- Il Tribunale/Autorità che conferma l'applicazione del 41-bis deve motivare in modo concreto e aggiornato, dimostrando specifici elementi di pericolosità attuale; non è sufficiente appellarsi a elementi biografici o a precedenti anacronistici.
- La presenza di condanne definitive per reati ricompresi nell'art. 41-bis può mantenere la possibilità di applicare il regime, ma anche in tal caso l'autorità deve effettuare una valutazione attuale della pericolosità e dei collegamenti associativi.
- La mancanza di una previsione normativa esplicita di revisione per sopravvenienze (post riforme) non esclude l'ammissibilità di rimedi giurisdizionali (reclamo/ricorso) a tutela dei diritti del detenuto sottoposto al 41-bis.
- In caso di decisione impugnata, la Corte di merito è tenuta a non limitarsi a richiamare il titolo applicativo originario o il decreto ministeriale, ma a verificare se le condizioni fattuali e giuridiche che lo giustificavano permangano.
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