Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Dalla narrazione dell'ordinanza emerge però che il ricorso non è stato depositato in cancelleria nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la parte resistente ha eccepito l'improcedibilità e ha chiesto la relativa declaratoria. La Corte ha rilevato che la mancata produzione del ricorso, attestata da certificazione negativa della cancelleria, impedisce la procedibilità del gravame anche se la sua esistenza sia stata portata a conoscenza della Corte dal controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per omesso deposito nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c. Ha affermato che il termine è perentorio e che l'omissione non è sanabile mediante la successiva costituzione del controricorrente. In ragione del rilievo officioso dell'improcedibilità, ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nel dispositivo, tuttavia, è riportata anche una condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
Il termine per il deposito del ricorso per cassazione è perentorio; il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio. L'omesso deposito è trattato come ipotesi più grave del deposito tardivo.
Richiamati come disposizioni processuali collegate alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione.
La costituzione del controricorrente non sana l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di improcedibilità comporta l'accertamento dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte entro il termine di legge è condizione di procedibilità e il relativo termine è perentorio.
- L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio anche se la parte intimata abbia comunque depositato controricorso e reso nota l'esistenza del gravame.
- La successiva costituzione del controricorrente non sana la mancata osservanza del termine di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.
- L'omesso deposito del ricorso, in quanto ipotesi ancora più grave del deposito tardivo, impone la declaratoria di improcedibilità.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte può regolare le spese tenendo conto del rilievo officioso della causa di inammissibilità/procedibilità e deve dare atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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