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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20690/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 7 marzo 2023. L'istanza originaria era relativa alla liberazione anticipata per il periodo di pena scontata dal 14/10/1997 al 15/12/2000 e era stata già rigettata con ordinanza del 16/05/2022. Palermo deduceva violazione dell'art. 54 L. 354/1975 e degli artt. 649 e 666 comma 2 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che sussistessero nuovi fatti rilevanti: l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali relativo al periodo considerato, che, secondo il ricorrente, avrebbe giustificato il riesame nel merito della sua richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio di preclusione processuale previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 c.p.p., per cui una successiva istanza fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto di una precedente, già divenuta definitiva per mancata impugnazione, non è ammissibile. La Corte ha precisato che l'eccezione di novità è ammissibile solo se la nuova situazione di fatto è effettivamente nuova e documentata (ad es. definizione favorevole di un procedimento penale che era stato motivo del diniego). Nel caso concreto l'asserito esito positivo dell'affidamento in prova era genericamente dedotto e non documentato e dunque non costituiva novum idoneo a superare la preclusione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54

    Richiamata dal ricorrente come norma di riferimento per questioni attinenti alle misure alternative; la Corte non ha ritenuto modificata la situazione giuridica alla luce del richiamo quando il fatto nuovo non è provato.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Richiamato tra le norme processuali attinenti al procedimento di sorveglianza; usato nel contesto della complementarità delle regole processuali applicabili al procedimento stesso.

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 2

    Fondamentale per la decisione: sancisce l'effetto preclusivo nel caso in cui venga ripresentata una istanza basata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto di altra già dichiarata inammissibile o rigettata e divenuta definitiva. La Corte lo applica al procedimento di sorveglianza per escludere il riesame senza novità documentate.

  • Codice di procedura penale, art. 678

    Richiama e rende applicabile, al procedimento di sorveglianza, le regole generali del codice, comprese le preclusioni di cui ad art. 666 comma 2; conferma che le decisioni sono adottate 'allo stato degli atti'.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una nuova istanza di liberazione anticipata o altre misure alternative è inammissibile se ripropone gli stessi presupposti di fatto e di diritto già previamente valutati e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
  • Per superare la preclusione processuale occorre allegare e documentare un reale novum: la mera deduzione generica di fatti nuovi non è sufficiente; la prova documentale della novità è cruciale (es. sentenza che assolve per il fatto che aveva giustificato il precedente diniego).
  • Le decisioni del giudice di sorveglianza sono adottate 'allo stato degli atti' e pertanto producono effetti preclusivi analoghi al giudicato limitatamente alla materia valutata; non si può ottenere un riesame se non emergono elementi obiettivi sopravvenuti.
  • Se si intende impugnare una decisione di rigetto precedente, è consigliabile allegare fin dall'inizio documenti che dimostrino il cambiamento delle circostanze (certificati di esecuzione positiva di misure alternative, provvedimenti finali intervenuti in procedimenti penali, attestazioni formalmente rilevanti).
  • Ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare attentamente la sussistenza e la documentazione del novum prima di proporre nuova istanza.

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