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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1659/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e travisamento degli atti. Il ricorrente contestava che il Tribunale del riesame avesse frainteso il contenuto dell'interrogatorio (soprattutto in ordine alla ragione della sua presenza sul luogo e alla circostanza che si trovava con altri con cui aveva cenato), non avesse considerato le dichiarazioni a discarico rese dalla moglie e dall'indagato stesso (che attestavano che si era allontanato e rimasto vicino all'auto per il figlio piccolo), e avesse dato eccessivo peso alla versione cambiata della persona offesa tra prima denuncia e sommarie informazioni senza motivare perché preferire la seconda versione. Si rilevava inoltre che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la particolare corporatura del ricorrente, la discordanza delle testimonianze e il fatto che la semplice presenza o l'assenza di forme di dissociazione verbale non bastano a provare la compartecipazione al reato. Si invocava, tra l'altro, la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2-ter c.p.p. in riferimento all'art. 327‑bis c.p.p.

La decisione

Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia dato spiegazioni logico-argomentative sul motivo per cui preferire la versione resa a distanza dalla persona offesa rispetto alla prima denuncia, né abbia adeguatamente valutato le dichiarazioni a discarico e la rilevanza della corporatura del ricorrente. Ha inoltre ricordato che, pur essendo possibile configurare concorso di persone anche per mera presenza qualificata, il giudice del merito deve fornire congrua motivazione in ordine alla compartecipazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bari.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la decisione richiama che il concorso può sussistere anche per una presenza non meramente casuale, purché idonea a fornire stimolo o sicurezza all'autore, ma occorre motivazione sul contributo partecipativo

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Riferimento a fattispecie di lesioni personali; evocati nel quadro dei reati contestati ma non analizzati singolarmente nella motivazione impugnata

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato tra i reati contestati (reati contro il patrimonio), indicazione della pluralità di capi di imputazione oggetto del provvedimento impugnato

  • art. 576 n.1 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle aggravanti contestate; presente nell'inquadramento dei reati oggetto dell'ordinanza

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato unitamente ad altre norme penali nell'inquadramento del concorso di persone; il testo evidenzia la necessità di motivare il contributo psicologico o materiale

  • art. 292, comma 2-ter c.p.p.

    Invocato dalla difesa per denunciare nullità dell'ordinanza per omessa motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione che giustifica l'annullamento

  • art. 327-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in rapporto alla richiesta di nullità per omessa motivazione; la decisione prende in considerazione la presunta violazione degli obblighi motivazionali previsti

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013 (Aloia ed altri)

    Cita il principio secondo cui per il concorso di persone non è necessario che tutti compiano l'azione tipica, ma occorre che la presenza non sia mera casualità e che vi sia adesione alla condotta delittuosa; la decisione applica questo principio richiedendo però motivazione adeguata

Massime di principio

  • Il giudice che conferma una misura cautelare deve spiegare in modo chiaro e logico perché preferisce una versione probatoria rispetto a una precedente discordante; il mero richiamo generico all'attendibilità non è sufficiente.
  • Le divergenze tra prima denuncia e dichiarazioni successive della persona offesa richiedono esplicita valutazione motivata: il giudice deve indicare perché ritiene più credibile la versione sopravvenuta.
  • La semplice presenza sul posto non prova automaticamente la compartecipazione: occorre valutare se la presenza fosse non casuale e idonea a dare supporto all'azione criminosa, con motivazione sul contributo effettivo (morale o materiale).
  • Elementi a discarico (es. dichiarazioni dell'indagato, dichiarazioni della moglie, elementi di contesto come la presenza del figlio) devono essere confrontati e adeguatamente considerati nella motivazione; l'omissione può determinare annullamento per vizio motivazionale.
  • Caratteristiche fisiche particolari dell'indagato che avrebbero reso il suo riconoscimento più probabile vanno prese in considerazione nel valutare le contraddizioni delle testimonianze e motivate esplicitamente dal giudice.

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