Cassazione Civile, Ordinanza n. 34835/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF e IVA. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo sia per l'estrema indeterminatezza dell'oggetto e del petitum, sia perché la contribuente aveva impugnato la cartella anche davanti al Tribunale ordinario. La Commissione tributaria regionale ha poi dichiarato inammissibile l'appello, rilevando che la cartella risultava ritualmente notificata e che i motivi di gravame si limitavano a riprodurre testualmente quelli di primo grado, senza specifiche critiche alla sentenza impugnata. In cassazione la ricorrente ha dedotto un solo motivo, lamentando un vizio del procedimento per mancata interruzione del giudizio di appello: afferma di essere stata sospesa dall'esercizio della professione dal fine 2016 al 4 maggio 2017 e sostiene che il processo avrebbe dovuto essere interrotto per tale ragione. Nella memoria ha svolto ulteriori deduzioni, ma la Corte le ha reputate estranee al motivo e alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che la memoria depositata dalla ricorrente non poteva integrare o ampliare i motivi originari né introdurre nuove questioni. Nel merito del motivo, ha osservato che, anche ammettendo l'ipotesi di interruzione del processo per sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, dopo la cessazione della sospensione non sarebbe stata necessaria una nuova procura né una nuova costituzione; soprattutto, la ricorrente non aveva indicato alcun concreto pregiudizio derivato dall'omessa interruzione. Inoltre, la censura non attaccava la reale ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sulla duplice ragione di inammissibilità del ricorso introduttivo e sulla mancanza di specificità dell'appello. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In caso di interruzione del processo per sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, la prosecuzione dopo la cessazione della sospensione avviene con la precedente procura e la precedente costituzione; il procuratore deve però attivarsi nel termine decadenziale per la prosecuzione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La soccombenza comporta il presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la nullità della sentenza per un vizio del procedimento deve indicare il concreto pregiudizio subito: non basta lamentare una irregolarità astratta, occorrendo dimostrare che l'eliminazione della sentenza potrebbe condurre, nel giudizio di rinvio, a una decisione più favorevole.
- La sospensione del procuratore dall'esercizio della professione determina un'interruzione del processo, ma alla cessazione della sospensione non è necessaria una nuova procura o una nuova costituzione, essendo sufficiente la ripresa dell'attività difensiva sulla base del mandato già conferito, se non revocato o rinunciato.
- In cassazione la memoria non può introdurre nuovi motivi, nuove eccezioni o integrare il contenuto di censure non adeguatamente sviluppate nel ricorso; può solo chiarire e illustrare le ragioni già dedotte.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non confronti la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche o meramente assertive.
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