Cassazione Penale, Sentenza n. 12365/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., proposta personalmente dal Mirabella per asserita incompatibilità tra i fatti accertati nella sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania (7/2/2014, irrevocabile 14/4/2016) per i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e i fatti stabiliti nella successiva sentenza di assoluzione (Tribunale di Catania 27/11/2018, irrevocabile 10/5/2019) nei confronti di coimputati. Avverso il rigetto dell'istanza di revisione, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione deducendo apparente motivazione e erronea applicazione di legge, sostenendo che la Corte di merito si era basata su congetture non accertate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente: il difensore, nominato nel procedimento di revisione, non era munito di procura speciale per impugnare l'ordinanza di rigetto. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la proposizione del ricorso per cassazione avverso il rigetto di una istanza di revisione richiede procura speciale, data la natura personale della richiesta di revisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma che disciplina la revisione del giudicato; qui invocata dal ricorrente per incompatibilità tra fatti stabiliti in sentenze differenti come motivo per richiedere la revisione.
Interpretazione della Corte: la previsione di impugnazione autonoma riguarda il difensore dell'imputato e non si estende automaticamente al difensore del condannato che non abbia procura speciale; la mancata procura speciale comporta inammissibilità dell'impugnazione contro il rigetto della revisione.
Applicata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per irrogare la sanzione pecuniaria (Euro 3.000) a carico del ricorrente a favore della Cassa delle Ammende.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme del codice degli stupefacenti relative ai reati contestati: richiamate per identificare il nucleo sostanziale dei reati oggetto delle sentenze confrontate nella richiesta di revisione.
Massime di principio
- La richiesta di revisione è atto assolutamente personale: se il ricorrente nomina un difensore per il procedimento di revisione, questo difensore necessita di procura speciale per impugnare, in sede di cassazione, il rigetto dell'istanza di revisione.
- La mancata conferimento della procura speciale al difensore che propone il ricorso per cassazione determina inammissibilità per difetto di legittimazione, con possibile condanna alle spese e a sanzione pecuniaria.
- Nel valorizzare presunte incompatibilità tra sentenze (condanna vs assoluzione di coimputati) è necessario fornire elementi concreti e accertati; motivazioni basate su congetture o ipotesi non accertate possono essere ritenute insufficienti dal giudice di merito.
- Chi intende impugnare un provvedimento che rigetta una richiesta di revisione deve verificare formalmente e documentare la tempestiva e specifica nomina come procuratore speciale del difensore, non potendosi limitare a nomine generiche nel procedimento di revisione.
- I difensori devono porre particolare attenzione ai requisiti di legittimazione processuale (procure e procure speciali) nelle fasi eccedenti la prima istanza, per evitare inammissibilità formali che impediscano la valutazione di merito della controversia.
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