Cassazione Penale, Sentenza n. 13275/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la condanna per concorso in tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), denunciando vizi di motivazione e travisamento della prova: contestano l'attribuzione del pestaggio a entrambi, rilevando che nei video si vede picchiare soltanto uno dei due e che vi sono dichiarazioni testimoniali (in particolare di XXXXXXXXXXXXXXXXX) che indicano come autore principale l'altro imputato; chiedono la derubricazione in lesioni per assenza di dolo di uccidere, la valutazione della condizione di ebbrezza, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena; in sostanza denunciano omissioni motivazionali sulle singole condotte concretamente idonee a cagionare la morte e sulla ripartizione del contributo causale tra concorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, in particolare i primi motivi di entrambi i ricorsi che impugnavano il giudizio di responsabilità. Ha rilevato che le motivazioni delle sentenze di merito erano eccessivamente sintetiche e non chiarivano: quale specifico atto sia stato idoneo e diretto in modo non equivoco a cagionare la morte; se tale atto sia avvenuto fuori dal bar o nell'automobile; chi ne sia l'autore materiale e, se vi sia concorso, quale contributo causale abbia dato il concorrente non autore materiale; né era stata valutata o adeguatamente presa in considerazione la testimonianza oculare censita nel ricorso. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Il principio di tentativo richiede l'individuazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; la Corte ha richiamato la necessità di identificare quale comportamento concreto abbia avuto tale efficacia lesiva rispetto al reato di omicidio tentato.
Articolo che disciplina il reato di omicidio; la Corte ha osservato che, per la contestazione del tentato omicidio, non è sufficiente la mera partecipazione a un pestaggio, ma va accertato il comportamento specifico idoneo a cagionare la morte.
Norma sulle circostanze che influenzano l'applicazione della sospensione condizionale della pena; il ricorso lamentava la mancata concessione, ma la Cassazione ha ritenuto le censure su questo punto assorbite dopo l'annullamento per vizio motivazionale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Disciplina i limiti della motivazione nel ricorso per cassazione (limiti di specificazione dei motivi); qui il riferimento serve a indicare che i ricorsi sono stati formulati entro i limiti richiesti e le censure sono state esaminate.
Norma sulla riservatezza dei dati personali: la sentenza richiama l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice che contesta un reato complesso come il tentato omicidio deve individuare e motivare quale atto concreto sia idoneo e diretto non equivocamente a cagionare la morte, non è sufficiente affermare genericamente la partecipazione a un pestaggio.
- Quando l'accusa riguarda il concorso di più soggetti, la motivazione deve specificare se ciascun imputato è autore materiale, istigatore o comunque concorrente, e indicare il contributo causale di chi non è autore materiale.
- Se si fonda la responsabilità su filmati e su dichiarazioni testimoniali potenzialmente in contrasto, il giudice deve valutare e motivare la credibilità di tali fonti, compiendo espliciti confronti probatori (anche con riferimento a dichiarazioni di testimoni con rapporti personali con gli imputati).
- La mera visione di un video che mostra un solo soggetto colpire non basta a ritenere provato il concorso attivo di altri senza una motivazione che colleghi le condotte e dimostri il contributo causale.
- Le censure processuali relative a derubricazione, attenuanti o sospensione condizionale della pena possono essere assorbite se la decisione sulla responsabilità è annullata per vizi motivazionali; tuttavia, in sede di merito di rinvio il giudice dovrà affrontare anche tali profili con adeguata motivazione.
- La Corte di legittimità è pronta ad annullare e rinviare quando le motivazioni delle sezioni di merito risultano troppo generiche o omettono la disamina di elementi probatori essenziali.
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