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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13275/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la condanna per concorso in tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), denunciando vizi di motivazione e travisamento della prova: contestano l'attribuzione del pestaggio a entrambi, rilevando che nei video si vede picchiare soltanto uno dei due e che vi sono dichiarazioni testimoniali (in particolare di XXXXXXXXXXXXXXXXX) che indicano come autore principale l'altro imputato; chiedono la derubricazione in lesioni per assenza di dolo di uccidere, la valutazione della condizione di ebbrezza, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena; in sostanza denunciano omissioni motivazionali sulle singole condotte concretamente idonee a cagionare la morte e sulla ripartizione del contributo causale tra concorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, in particolare i primi motivi di entrambi i ricorsi che impugnavano il giudizio di responsabilità. Ha rilevato che le motivazioni delle sentenze di merito erano eccessivamente sintetiche e non chiarivano: quale specifico atto sia stato idoneo e diretto in modo non equivoco a cagionare la morte; se tale atto sia avvenuto fuori dal bar o nell'automobile; chi ne sia l'autore materiale e, se vi sia concorso, quale contributo causale abbia dato il concorrente non autore materiale; né era stata valutata o adeguatamente presa in considerazione la testimonianza oculare censita nel ricorso. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Il principio di tentativo richiede l'individuazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; la Corte ha richiamato la necessità di identificare quale comportamento concreto abbia avuto tale efficacia lesiva rispetto al reato di omicidio tentato.

  • art. 575 cod. pen.

    Articolo che disciplina il reato di omicidio; la Corte ha osservato che, per la contestazione del tentato omicidio, non è sufficiente la mera partecipazione a un pestaggio, ma va accertato il comportamento specifico idoneo a cagionare la morte.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze che influenzano l'applicazione della sospensione condizionale della pena; il ricorso lamentava la mancata concessione, ma la Cassazione ha ritenuto le censure su questo punto assorbite dopo l'annullamento per vizio motivazionale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Disciplina i limiti della motivazione nel ricorso per cassazione (limiti di specificazione dei motivi); qui il riferimento serve a indicare che i ricorsi sono stati formulati entro i limiti richiesti e le censure sono state esaminate.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Norma sulla riservatezza dei dati personali: la sentenza richiama l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudice che contesta un reato complesso come il tentato omicidio deve individuare e motivare quale atto concreto sia idoneo e diretto non equivocamente a cagionare la morte, non è sufficiente affermare genericamente la partecipazione a un pestaggio.
  • Quando l'accusa riguarda il concorso di più soggetti, la motivazione deve specificare se ciascun imputato è autore materiale, istigatore o comunque concorrente, e indicare il contributo causale di chi non è autore materiale.
  • Se si fonda la responsabilità su filmati e su dichiarazioni testimoniali potenzialmente in contrasto, il giudice deve valutare e motivare la credibilità di tali fonti, compiendo espliciti confronti probatori (anche con riferimento a dichiarazioni di testimoni con rapporti personali con gli imputati).
  • La mera visione di un video che mostra un solo soggetto colpire non basta a ritenere provato il concorso attivo di altri senza una motivazione che colleghi le condotte e dimostri il contributo causale.
  • Le censure processuali relative a derubricazione, attenuanti o sospensione condizionale della pena possono essere assorbite se la decisione sulla responsabilità è annullata per vizi motivazionali; tuttavia, in sede di merito di rinvio il giudice dovrà affrontare anche tali profili con adeguata motivazione.
  • La Corte di legittimità è pronta ad annullare e rinviare quando le motivazioni delle sezioni di merito risultano troppo generiche o omettono la disamina di elementi probatori essenziali.

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