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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20100/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta per due particelle di terreno in comproprietà, espropriate nell'ambito di una procedura pubblica. Dopo un precedente giudizio di legittimità che aveva cassato con rinvio la decisione di merito per erronea applicazione dei criteri estimativi previsti dalla normativa provinciale, la Corte d'appello in sede di rinvio ha rideterminato l'indennità applicando il valore venale dei terreni alla data di avvio del procedimento, sulla base delle caratteristiche dell'area, del suo inserimento urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti e di una consulenza tecnica che aveva utilizzato più metodi comparativi e di capitalizzazione. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei criteri legali e del giudicato rescindente, per non aver liquidato l'indennità secondo il valore effettivo del bene e per aver attribuito un peso ritenuto improprio ai vari parametri di stima, oltre che per aver fatto riferimento ad aree comparabili non adeguatamente giustificate; (2) violazione dei medesimi criteri e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata adeguatamente considerata una compravendita di un terreno limitrofo con destinazione analoga e che fossero stati usati parametri e calcoli asseritamente errati nella capitalizzazione dei redditi; (3) ulteriore violazione dei criteri estimativi e omessa motivazione, sostenendo che il valore dei beni avrebbe dovuto essere incrementato in misura maggiore in ragione delle caratteristiche pianeggianti e urbanizzate del suolo. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza principale perché la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, aveva effettivamente considerato tutti i criteri imposti dalla normativa provinciale e dal precedente giudicato di legittimità: caratteristiche del terreno, inserimento nel tessuto urbanistico e destinazione urbanistica dei terreni circostanti. Ha inoltre escluso che le censure potessero investire direttamente la consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di contestazioni istruttorie e di merito non sindacabili nei termini prospettati; ha poi osservato che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare la consulenza tecnica in sé. Quanto alla valutazione comparativa, la Corte ha ritenuto non decisiva la compravendita invocata dai ricorrenti perché riferita a un terreno non omogeneo, quasi edificabile e strettamente funzionale a una nuova sede pubblica, mentre la comparazione effettuata dal c.t.u. con terreni della prima cintura stradale e con destinazioni compatibili era coerente con il principio di diritto già enunciato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • artt. 12 e 14 L.P. n. 6/1993

    "caratteristiche dei terreni", "inserimento nel tessuto urbanistico", "destinazione urbanistica dei terreni circostanti"

    Per la determinazione dell'indennità di espropriazione devono essere considerati cumulativamente i criteri indicati dalla legge provinciale, senza sostituirli con parametri diversi; la stima deve essere ancorata al valore venale e ai dati di mercato omogenei, tenendo conto dell'inserimento urbanistico e della destinazione delle aree circostanti.

  • art. 3 del regolamento di attuazione approvato con d.P.P. 26 ottobre 2009

    È richiamato come norma di dettaglio dei criteri estimativi applicabili alla determinazione dell'indennità.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di una corretta e integrale determinazione dell'indennità di espropriazione.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela convenzionale del diritto di proprietà e dell'equa indennità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo consente di censurare solo un fatto storico principale o secondario, non la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, la cui critica si risolve in contestazioni istruttorie.

  • art. 375 c.p.c.

    Nel testo vigente, delinea come regola la definizione del ricorso in adunanza camerale, salvo casi eccezionali di particolare rilevanza della questione di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come disciplina del procedimento camerale di decisione dei ricorsi.

  • art. 391-quater c.p.c.

    È richiamato come ipotesi eccezionale rispetto alla trattazione camerale ordinaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e applicare tutti i criteri di stima indicati dalla norma, senza sostituirli con metodi alternativi ritenuti più favorevoli a una parte.
  • In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, il giudice deve valutare complessivamente caratteristiche del bene, inserimento nel tessuto urbanistico e destinazione urbanistica dei terreni circostanti, selezionando comparabili omogenei e territorialmente pertinenti.
  • Le censure che investono direttamente la consulenza tecnica d'ufficio non integrano di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne il fatto storico, non il dissenso valutativo rispetto a un'elaborazione peritale.
  • La scelta dei criteri comparativi e la ponderazione dei dati estimativi rientrano nel merito della decisione, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o di un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Ai fini della comparazione estimativa, un atto di compravendita avente ad oggetto un bene funzionalmente più pregiato o quasi edificabile non è parametro omogeneo rispetto a un'area destinata a parcheggio o a servizi, e può legittimamente essere escluso o ridimensionato nella stima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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