Cassazione Penale, Sentenza n. 17187/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato per omesso esame, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia affinché esamini specificamente il reclamo relativo al periodo di detenzione successivo al 15 aprile 2021. Non è stata pronunciata decisione di merito sulla domanda risarcitoria, ma è stata disposta la rinnovazione dell'esame per il periodo omesso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Padova che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 35-ter Ord. pen. relativamente al periodo di carcerazione. Il ricorrente deduceva omesso esame ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché il Tribunale aveva valutato solamente il periodo anteriore al 15 aprile 2021 e non si era pronunciato sul periodo di detenzione successivo al 15 aprile 2021, rispetto al quale il magistrato di Padova aveva respinto la domanda.
Norme richiamate
Norma invocata quale base per la domanda risarcitoria relativa al periodo di carcerazione; nel giudizio di legittimità è stata richiamata come oggetto della domanda che però non è stata valutata per il periodo successivo al 15/04/2021.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia; la Corte lo ha ritenuto sussistente perché il Tribunale non ha valutato il periodo contestato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in merito ai limiti di riproduzione del motivo nel ricorso; utilizzato per delimitare la materia del gravame esaminata dalla Corte.
Massime di principio
- Se il reclamo indica chiaramente un periodo di detenzione contestato, il giudice d'appello (Tribunale di sorveglianza) è tenuto a pronunciarsi su quel periodo: l'omissione integra vizio rilevabile in Cassazione per omesso esame (art. 606, comma 1, lett. e)).
- Quando il provvedimento impugnato si limita a valutare solo parte delle questioni sollevate dal reclamo, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame della parte omessa, non una pronuncia di merito da parte della Corte di legittimità.
- Il ricorrente deve descrivere con chiarezza le parti del periodo detentivo oggetto del reclamo per evitare confusione e consentire al giudice di pronunciarsi integralmente.
- In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza dovrà valutare sia l'ammissibilità della domanda ex art. 35-ter sia il merito relativo al periodo specificamente indicato, senza limitarsi a periodi già esaminati.
- La segnalazione del Pubblico ministero a favore dell'annullamento non è vincolante ma può rafforzare la prospettazione di correttezza procedurale della doglianza; tuttavia la decisione si fonda sull'accertamento del vizio procedurale (omesso esame).
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