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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07249/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di contraddittorietà della motivazione riguardo alla presunta connessione tra il procedimento a carico del Qato e altro procedimento pendente nei confronti della persona offesa Fornasa Leonardo, considerata in udienza meritevole di riunione ma poi ritenuta non connessa in sentenza; 2) erronea qualificazione della Verlato Cristina come "persona offesa" dal reato di estorsione, poiché ella avrebbe subito solo minacce e non avrebbe compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale (il denaro sarebbe stato dato da Fornasa Giancarlo); in subordine richiesta riqualificazione della condotta in minaccia; 3) mancata considerazione/valutazione del comportamento confessorio e delle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato ai fini del bilanciamento delle circostanze e della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, anche ipotizzando connessione, la Corte d'appello abbia motivato con elementi di riscontro indipendenti (testimonianze, messaggi telefonici, missiva ammissione di colpevolezza), e che la presunta contraddittorietà non incidesse sulla decisione. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha confermato che Verlato era legittimamente qualificabile come persona offesa poiché ha subito la pressione intimidatoria alla presenza dei congiunti e ciò ha contribuito a determinare la dazione di denaro; pertanto non è richiesta una disposizione patrimoniale personale per riconoscerla parte offesa quando la minaccia collettiva ha effetto intimidatorio sui pagatori. Sul terzo motivo la Cassazione ha ritenuto correttamente motivata la valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, richiamando la gravità dei fatti e gli elementi esaminati dalla Corte d'appello; la mancata riduzione ulteriore in sede di appello non è viziata. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte resistente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 cod. pen., comma 2

    richiamato in connessione con la determinazione delle circostanze attenuanti generiche e il loro confronto con la recidiva; utilizzato nel giudizio di bilanciamento delle circostanze per motivare la perequazione tra attenuanti e recidiva

  • art. 629 cod. pen.

    norma sostanziale sul delitto di estorsione evocata in relazione alla qualificazione della condotta e alla individuazione della persona offesa

  • art. 69 cod. pen.

    richiamato in relazione all'individuazione e valutazione delle circostanze attenuanti generiche

  • art. 133 cod. pen.

    norma che disciplina il giudizio di bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione abbia correttamente preso in esame gli elementi richiesti dall'art. 133

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma proces­suale che prevede la condanna alle spese nel ricorso per cassazione, applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La decisione sulla connessione fra procedimenti e la scelta di riunire o meno i processi è un accertamento di merito e può essere coerentemente disattesa in motivazione se la Corte indica elementi probatori che giustificano l'autonomia del procedimento.
  • In casi di estorsione, la qualifica di "persona offesa" può essere riconosciuta anche a soggetti che non hanno materialmente disposto denaro se le minacce rivolte collettivamente o alla loro presenza hanno esercitato pressione intimidatoria determinante sulla vittima che ha poi effettuato la dazione.
  • La valutazione della continuazione e della pluralità di condotte minacciose dipende dall'autonomia delle singole condotte e dalla loro destinazione a persone diverse; più tentativi di estorsione rivolti a soggetti diversi possono costituire fattispecie autonome unificabili per continuazione, decisione che rientra nella valutazione di merito.
  • Le dichiarazioni confessorie e il comportamento collaborativo costituiscono elementi che il giudice deve valutare e motivare espressamente nel bilanciamento delle circostanze attenuanti; però la mancata esaltazione ulteriore di tali elementi non costituisce automaticamente vizio di motivazione se il giudice ha considerato e motivato il quadro complessivo.
  • In cassazione la sindacabilità degli accertamenti di fatto e della valutazione della prova è limitata: le valutazioni di merito ben motivate dalla Corte territoriale non sono rivedibili in sede di legittimità salvo vizi logici, contraddittorietà o violazioni di legge evidenti.

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