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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17589/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che, riformando soltanto quoad poenam la decisione di primo grado e concordando sulla pena complessiva, ha revocato d'ufficio la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). La difesa deduce violazione e falsa applicazione di norme penali e processuali (tra cui artt. 163, 164, 168 c.p. e disposizioni sul patteggiamento), sostenendo che, essendosi l'imputato in udienza rinunciato a tutte le censure sulla responsabilità, la Corte di appello non poteva revocare ex officio il beneficio già concesso in primo grado, soprattutto perché la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) intervenuta successivamente riguarda fatti commessi dopo quelli in contestazione e non avrebbe dovuto impedire il mantenimento della sospensione; inoltre si censura carenza di motivazione. In subordine si chiede il rinvio alle Sezioni Unite per chiarire la questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la revoca, poiché tra la prima sentenza e la decisione di appello era intervenuta una sentenza irrevocabile di applicazione della pena (patteggiamento) per reato omogeneo commesso successivamente, che "colmava" i limiti del beneficio di cui all'art. 163 c.p. La revoca è stata qualificata come atto meramente ricognitivo/dichiarativo (effetto "ope legis"), e non come una reformatio in peius, perciò legittimamente adottabile anche d'ufficio nonostante l'impugnazione fosse stata proposta solo dall'imputato. La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione contestato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ritiene che i limiti di tale beneficio possono essere "colmati" da una successiva sentenza irrevocabile di condanna per reato omogeneo, rendendo possibile la revoca del beneficio

  • art. 164 cod. pen.

    Norma richiamata nel combinato con l'art. 168 per giustificare la revoca in sede di appello quando sussistono cause legali ostative

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale: la Corte distingue tra ipotesi in cui la revoca ha natura dichiarativa (quando sussistono cause di impaccio operative per legge) e ipotesi costitutive, che richiedono valutazione discrezionale e garanzie difensive

  • art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) va considerata equiparata a una sentenza di condanna e quindi idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, con provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il patteggiamento (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti) è equiparato a una sentenza di condanna e può rendere incompatibile il mantenimento della sospensione condizionale già concessa, provocandone la revoca.
  • La revoca della sospensione condizionale basata su cause previste dalla legge e oggettivamente verificate ha natura dichiarativa (effetto "ope legis"); in tali casi il giudice d'appello può revocare anche d'ufficio e anche se l'impugnazione è stata proposta solo dall'imputato, senza violare il divieto di reformatio in peius.
  • Quando la revoca richiede un giudizio discrezionale sull'indole o sulla gravità del reato (ipotesi costitutive), il contraddittorio difensivo e la possibilità di difesa sono necessari; la distinzione tra revoca dichiarativa e costitutiva è pertanto cruciale.
  • Per opporsi a una revoca d'ufficio in sede di appello, è essenziale dimostrare che la condanna intervenuta non era irrevocabile al momento della decisione o che non sussiste omogeneità tra i reati, ovvero che mancano i presupposti di legge che giustificano l'intervento automatico.
  • Se vi sia conflitto giurisprudenziale sulla materia, è possibile proporre la rimessione alle Sezioni Unite, ma la Corte di legittimità richiede fondatezza non manifestamente infondata dei motivi per ammettere il ricorso.

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