Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Terreni è impugnante contro l'ordinanza del 10/10/2023 che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposti il 28/08/2023 per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.), bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n.2 legge fall.) e false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). L'accusa sostiene che, in qualità di amministratore di diritto e "prestanome" di più società poi fallite, Terreni abbia sottratto o distrutto scritture contabili, contribuito dolosamente al fallimento (omesso pagamento di obbligazioni tributarie, previdenziali e contributive) ed esposto bilanci non veritieri. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) carenza di gravi indizi, perché i giudici avrebbero valutato solo il ruolo formale di amministratore senza considerare che, dal 22/07/2021, era sottoposto alla pena accessoria prevista dall'art. 2382 c.c. che gli avrebbe impedito svolgere attività amministrative; e perché, essendo "prestanome", non avrebbe potuto dolosamente cagionare il dissesto; (ii) mancato pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p.), poiché la pena accessoria lo vieterebbe e perché, a causa delle indagini, sarebbe venuta meno l'organizzazione che avrebbe consentito la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la pena accessoria posteriore rispetto ai fatti contestati, dato che molti reati si riferivano a condotte anteriori al 22/07/2021. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile, anche se "testa di legno", quando emerga la sua consapevolezza delle attività illecite (anche tramite conversazioni intercettate che dimostravano la piena consapevolezza di Terreni rispetto alla gestione e alla sottrazione delle scritture contabili). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, considerandolo mera reiterazione di doglianze già disattese dal giudice di merito. La memoria difensiva sottoscritta personalmente dall'indagato è stata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n.2
Rilevata la possibilità di attribuire la bancarotta fraudolenta documentale anche all'amministratore di diritto, quando sussista consapevolezza dell'omessa tenuta o sottrazione delle scritture contabili, ancorché sia un amministratore formale.
legge fallimentare, art. 223, comma 2, n.2
Usata per inquadrare la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose; la Corte valuta la sussistenza del dolo anche quando le operazioni siano imputabili all'amministratore di fatto se l'amministratore di diritto aveva consapevolezza.
Imputata la fattispecie di false comunicazioni sociali per bilanci non rispondenti al vero; la Corte conferma che l'amministratore è responsabile se emerge la sua partecipazione o consapevolezza.
La misura accessoria citata non è idonea a escludere responsabilità per fatti commessi anteriormente alla sua applicazione; la sua esistenza non annulla indizi relativi a condotte pregresse.
codice di procedura penale, art. 274
Invocato dal ricorrente in relazione al pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non sufficientemente specifico e perché il giudice di merito ha motivato la sussistenza del pericolo anche nonostante la misura accessoria.
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato tra le norme processuali contestate dal ricorrente (erronea applicazione/inosservanza), ma la Corte ha ritenuto le questioni inammissibili o infondate nel merito.
codice di procedura penale, art. 613 (riforma) e Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019
Richiamata per affermare che le memorie in Cassazione devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale; memorie sottoscritte personalmente dalla parte sono inammissibili.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore può comportare responsabilità penale anche se la persona è "prestanome": è sufficiente che emerga una consapevolezza, diretta o eventuale, delle attività illecite o dello stato delle scritture contabili.
- La sanzione accessoria (es. interdizione ex art. 2382 c.c.) è irrilevante rispetto a condotte commesse anteriormente alla sua applicazione; non esclude la valutazione di gravi indizi su fatti pregressi.
- Per il pericolo di reiterazione del reato è necessaria una valutazione concreta: l'esistenza di misure accessorie non elimina automaticamente il pericolo se dagli atti emerge che l'indagato ha continuato ad operare o avrebbe potuto farlo.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meri reiterati di deduzioni già esaminate dal giudice di merito; la mancata specificità può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Le memorie difensive in Cassazione devono essere redatte e sottoscritte da difensori abilitati secondo le regole vigenti (albo speciale); atti sottoscritti personalmente dalla parte sono inammissibili.
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