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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24134/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo proposto era manifestamente infondato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, come unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione. In sostanza, sosteneva che la decisione non spiegasse adeguatamente le ragioni dell'accertamento del dolo richiesto per il reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo l'assenza o la radicale illogicità del percorso argomentativo, non potendo estendersi alla verifica della correttezza della motivazione rispetto alle acquisizioni processuali. Ha quindi reputato che la sentenza impugnata contenesse un apparato motivazionale logico e completo sulla sussistenza del dolo di ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di ricettazione, rispetto al quale la Corte ha ritenuto congruamente motivata l'affermazione di responsabilità e la sussistenza del dolo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio motivazionale deducibile in cassazione è limitato alla coerenza logico-argomentativa della sentenza, non consentendo un riesame del merito o delle risultanze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 612 c.p.p.

    non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sussiste solo quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo deficit logico-argomentativo, un contrasto interno o una palese incompatibilità con le massime di esperienza, non già quando si richieda una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, dovendo limitarsi a controllare l'esistenza di un apparato giustificativo logico e coerente.
  • In tema di ricettazione, è sufficiente che la sentenza di merito espliciti in modo logico le ragioni da cui desume la consapevolezza della provenienza illecita del bene; una motivazione congrua su tale profilo esclude il vizio denunciato in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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