Cassazione Penale, Sentenza n. 28338/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per diffamazione (art. 595 c.p., commi 1 e 3). Deduce: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione dell'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, sarebbe stato giudicato in assenza; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione dei motivi di appello relativi alla non riconducibilità all'imputato della pubblicazione incriminata sul sito Iacchite.com e del profilo Facebook indicato, lamentando l'assenza di accertamenti tecnici (es. acquisizione ID di connessione, rogatorie internazionali, verifica della paternità del post e dell'originalità del contenuto) e sostenendo che la prova si fonda solo su schermate e su una dichiarazione di un teste di P.G. non tecnico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha affermato che l'omissione dell'avvertimento relativo alla possibilità di essere giudicato in assenza non integra una nullità tassativa del decreto di citazione (ai sensi del principio di tassatività delle nullità), richiamando precedenti. Sotto il secondo profilo ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente confrontata con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto la riferibilità del sito e dell'articolo all'imputato sulla base di elementi investigativi (record di registrazione del dominio, accertamenti del teste di P.G. e precedenti sentenze) e non solo dalle schermate. Pertanto l'assunto difensivo di possibile furto d'identità o manipolazione dei dati è risultato generico e privo di specifici elementi di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; nulla liquidato alla parte civile per mancata esplicita motivazione delle richieste.
Norme richiamate
Norma che punisce la diffamazione; la sentenza di merito ha ritenuto integrato il reato per le offese alla reputazione via internet e ha condannato il ricorrente ai sensi dei commi 1 e 3.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite entro cui sono enunciati i motivi di ricorso; indica la disciplina sui limiti della motivazione in cassazione.
Principio di tassatività delle nullità: le nullità sono tassative e non può essere riconosciuta una nullità non prevista dalla legge; utilizzato per escludere che l'omissione dell'avvertimento costituisca nullità.
art. 420-bis e ss. cod. proc. pen.
Richiamate nella decisione come riferimenti alle norme sul giudizio in assenza/assenza di comparizione, ma la Corte ha sottolineato che l'omissione dell'avvertimento non determina nullità.
Indica i requisiti della citazione; la Corte ha osservato che l'avvertimento è un quid pluris rispetto ai requisiti essenziali e la sua omissione non è causa di nullità tassativa.
Norma analoga richiamata a supporto dell'analisi sui requisiti della citazione e sull'avvertimento.
art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per chiarire che la nullità prevista per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non è estensibile al decreto di citazione a giudizio; principio di essenzialità dei contenuti che determinano nullità.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile e la possibilità di comminare ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Richiamate le disposizioni procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte dalle parti (rito camerale previsto per i ricorsi fino al 30 giugno 2023).
L. 48/2008 (recepimento Convenzione di Budapest)
Citada dalla difesa come normativa che contiene criteri tecnici per l'acquisizione dei dati informatici e per accertare la paternità di contenuti online; la Corte ha ritenuto che l'assenza di specifiche istanze istruttorie non rendesse però generiche le risultanze già acquisite.
Massime di principio
- L'omissione di un avvertimento informativo nella citazione a giudizio (es. sull'essere giudicato in assenza) non costituisce, di per sé, una nullità tassativa dell'atto: le nullità sono tassative e vanno concretamente previste dalla legge.
- In materia di prova informatica e attribuzione di contenuti online, censure generiche (ipotetici furti d'identità, generiche possibilità di manipolazione) non sono idonee a scalfire valutazioni motivate del giudice di merito: la difesa deve indicare elementi di fatto specifici e circostanziati o proporre specifiche attività istruttorie.
- Il giudice può ritenere attendibili accertamenti basati su record di registrazione di domini, verifiche compiute dalla polizia giudiziaria e precedenti risultanze probatorie; non sempre è necessario che venga eseguita immediate rogatoria internazionale se gli elementi raccolti risultano concreti e idonei a collegare l'account/sito all'imputato.
- In cassazione è indispensabile confrontarsi puntualmente con le conclusioni e le argomentazioni della sentenza impugnata: motivazioni generiche o non specificamente dirette a confutare le ragioni del giudice di merito comportano l'inammissibilità del ricorso.
- La proposizione di ricorso in cassazione privo di adeguata fondatezza o carente sotto profili di diligenza può comportare, oltre al rigetto o inammissibilità, la condanna alle spese e l'applicazione di ammende a carico del ricorrente.
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