Cassazione Penale, Sentenza n. 49646/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per due distinte truffe (08/10/2015 e 05/10/2015). Primo motivo: censura della motivazione con riguardo alla configurazione della minaccia/pericolo immaginario e alla mancata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (si contestava che non vi fosse stata prospettazione di un ordine dell'Autorità né di un pericolo reale). Secondo motivo: doglianza sulla quantificazione della pena e sulle valutazioni in ordine alle circostanze attenuanti generiche, allo stato di indigenza, ai precedenti e all'applicazione della recidiva; contestata anche la valutazione della continuazione e la mancanza di motivazione logico-giuridica per l'aumento di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio che in sede di legittimità non è possibile riesaminare i fatti oltre il controllo sulla sussistenza di un apparato argomentativo logico, e ha ritenuto che le sentenze di merito avessero adeguatamente motivato come le vittime fossero state ingannate sia sull'esistenza del debito sia prospettando conseguenze monitorie o il raddoppio del debito, costituendo minacce implicite. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivatamente negato le attenuanti generiche richiamando i precedenti, l'assenza di resipiscenza e la mancanza di elementi positivi; aveva altresì adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale e la congruità della pena, nel rispetto dei criteri di discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cpv., 640, secondo comma n. 2, 99, terzo comma, cod. pen.
art. 81 cpv., 640, secondo comma n. 2, 99, terzo comma, cod. pen.
La condotta è stata qualificata come truffa con le aggravanti indicate; la Corte ha ritenuto che gli artifici e raggiri e la prospettazione di possibili azioni monitorie o del raddoppio del debito configurino una forma di minaccia rilevante ai fini del 640 c.p.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiesta di adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale anche con espressioni sintetiche trattandosi di pena non distante dai minimi edittali
Norma richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla presunta carenza di motivazione; la Corte di legittimità ha verificato l'esistenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla esposizione dei motivi di ricorso; la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti richiesti per la decisione
Richiamata nel contestare la valutazione delle circostanze personali e della recidiva; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo ai precedenti e la valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione della recidiva
art. 99, quarto comma cod. pen.
art. 99, quarto comma cod. pen.
Riguarda l'aumento della pena per le aggravanti; la Corte territoriale ha ritenuto congrua la modulazione della pena menzionando la natura economica dei reati e la propensione del reo
Criteri per la determinazione della pena (principi di individualizzazione); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente tali criteri nel fissare la pena
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; art. 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137 (convertito e succ. mod.)
Le parti non hanno chiesto la trattazione orale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali citate
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rivalutare i fatti di merito: il controllo è limitato alla verifica della presenza di un apparato motivazionale logico e congruo nelle decisioni di merito
- La minaccia rilevante ai fini della truffa può essere anche implicita: la prospettazione di azioni giudiziarie future o di un peggioramento (es. raddoppio del debito) può costituire forma di intimidazione idonea a influenzare la condotta della vittima
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato richiamando alcuni elementi decisivi (precedenti, mancanza di resipiscenza, comportamento processuale) senza che sia necessario esaminare o elencare tutti gli elementi favorevoli emersi
- L'applicazione della recidiva è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ma richiede una motivazione che colleghi i precedenti e la nuova condotta alla maggiore capacità a delinquere del reo
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una specifica e dettagliata motivazione sulla quantità della pena è obbligatoria soprattutto se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale, altrimenti può essere sufficiente una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La mancata richiesta di trattazione orale comporta che il procedimento sia deciso in contraddittorio scritto nelle ipotesi previste dalla normativa emergenziale
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