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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49646/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per due distinte truffe (08/10/2015 e 05/10/2015). Primo motivo: censura della motivazione con riguardo alla configurazione della minaccia/pericolo immaginario e alla mancata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (si contestava che non vi fosse stata prospettazione di un ordine dell'Autorità né di un pericolo reale). Secondo motivo: doglianza sulla quantificazione della pena e sulle valutazioni in ordine alle circostanze attenuanti generiche, allo stato di indigenza, ai precedenti e all'applicazione della recidiva; contestata anche la valutazione della continuazione e la mancanza di motivazione logico-giuridica per l'aumento di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio che in sede di legittimità non è possibile riesaminare i fatti oltre il controllo sulla sussistenza di un apparato argomentativo logico, e ha ritenuto che le sentenze di merito avessero adeguatamente motivato come le vittime fossero state ingannate sia sull'esistenza del debito sia prospettando conseguenze monitorie o il raddoppio del debito, costituendo minacce implicite. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivatamente negato le attenuanti generiche richiamando i precedenti, l'assenza di resipiscenza e la mancanza di elementi positivi; aveva altresì adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale e la congruità della pena, nel rispetto dei criteri di discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv., 640, secondo comma n. 2, 99, terzo comma, cod. pen.

    art. 81 cpv., 640, secondo comma n. 2, 99, terzo comma, cod. pen.

    La condotta è stata qualificata come truffa con le aggravanti indicate; la Corte ha ritenuto che gli artifici e raggiri e la prospettazione di possibili azioni monitorie o del raddoppio del debito configurino una forma di minaccia rilevante ai fini del 640 c.p.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiesta di adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale anche con espressioni sintetiche trattandosi di pena non distante dai minimi edittali

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla presunta carenza di motivazione; la Corte di legittimità ha verificato l'esistenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione di merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla esposizione dei motivi di ricorso; la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti richiesti per la decisione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nel contestare la valutazione delle circostanze personali e della recidiva; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo ai precedenti e la valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione della recidiva

  • art. 99, quarto comma cod. pen.

    art. 99, quarto comma cod. pen.

    Riguarda l'aumento della pena per le aggravanti; la Corte territoriale ha ritenuto congrua la modulazione della pena menzionando la natura economica dei reati e la propensione del reo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (principi di individualizzazione); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente tali criteri nel fissare la pena

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137

    art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; art. 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137 (convertito e succ. mod.)

    Le parti non hanno chiesto la trattazione orale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali citate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rivalutare i fatti di merito: il controllo è limitato alla verifica della presenza di un apparato motivazionale logico e congruo nelle decisioni di merito
  • La minaccia rilevante ai fini della truffa può essere anche implicita: la prospettazione di azioni giudiziarie future o di un peggioramento (es. raddoppio del debito) può costituire forma di intimidazione idonea a influenzare la condotta della vittima
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato richiamando alcuni elementi decisivi (precedenti, mancanza di resipiscenza, comportamento processuale) senza che sia necessario esaminare o elencare tutti gli elementi favorevoli emersi
  • L'applicazione della recidiva è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ma richiede una motivazione che colleghi i precedenti e la nuova condotta alla maggiore capacità a delinquere del reo
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una specifica e dettagliata motivazione sulla quantità della pena è obbligatoria soprattutto se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale, altrimenti può essere sufficiente una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La mancata richiesta di trattazione orale comporta che il procedimento sia deciso in contraddittorio scritto nelle ipotesi previste dalla normativa emergenziale

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