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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25021/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti pubblici sanitari)

La controversia

La controversia originaria riguardava la domanda proposta da una società privata, gestore di una casa di cura, nei confronti dell'azienda sanitaria e della Regione per ottenere il pagamento di corrispettivi pari a euro 11.114.752,91 relativi a prestazioni riabilitative di day hospital eseguite tra luglio 2006 e dicembre 2007. La società sosteneva di avere legittimamente convertito quaranta posti letto di ricovero ordinario in postazioni di day hospital, in aggiunta alle trenta già esistenti, sulla base di deliberazioni regionali, e di avere operato nel rispetto dei limiti quantitativi e finanziari successivamente fissati, con validazione dell'attività da parte degli enti competenti. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano rigettato la domanda, ritenendo che l'accreditamento provvisorio riguardasse soltanto le trenta postazioni originarie e che la riconversione richiedesse una preventiva accettazione regionale. Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza n. 18369/2024, la Corte aveva rigettato il ricorso valorizzando la revoca dell'autorizzazione all'esercizio intervenuta nel 2011, ritenuta espressiva della carenza originaria dei requisiti della struttura, e aveva affermato la nullità originaria dei rapporti contrattuali e dei contratti annuali di budget per violazione di norme imperative. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione, deducendo, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., un errore di fatto revocatorio e il contrasto con precedenti giudicati. In particolare, ha sostenuto che la Corte avesse omesso di considerare una sentenza penale assolutoria e una sentenza della Corte dei conti, entrambe passate in giudicato, che a suo dire avrebbero accertato il possesso delle necessarie autorizzazioni e accreditamenti per il periodo controverso. Ha inoltre contestato la qualificazione retroattiva della revoca amministrativa, ribadendo nel giudizio rescissorio il diritto alla remunerazione delle prestazioni e la legittimità della riconversione dei posti letto, nonché la tutela del legittimo affidamento fondato sugli atti amministrativi favorevoli.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato anzitutto che la censura non rispettava l'onere di specificità previsto dall'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato dove e quando, nel precedente giudizio di cassazione, avesse illustrato il contenuto delle sentenze penale e contabile, la loro rilevanza e la loro pretesa efficacia di giudicato nei confronti delle parti e rispetto all'oggetto della controversia. Quanto al motivo fondato sull'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la Corte ha escluso la configurabilità di un errore percettivo, osservando che la doglianza prospettava, al più, un errore di giudizio: non risultava infatti che l'ordinanza avesse supposto l'esistenza di un fatto la cui verità fosse incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto positivamente accertato. Quanto al n. 5 della medesima disposizione, la Corte ha affermato che non risultava allegata alcuna precedente sentenza avente autorità di cosa giudicata tra le parti sulla specifica questione decisa dal Consiglio di Stato, ossia il possesso, da parte della struttura, dei requisiti per lo svolgimento delle attività sanitarie. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore di ciascun controricorrente, liquidate in euro 20.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rileva per la revocazione per errore di fatto; la Corte ha chiarito che non costituisce errore percettivo la contestazione che prospetti soltanto una diversa valutazione giuridica o processuale dei fatti.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente la revocazione quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata tra le parti; la Corte ha escluso tale presupposto in assenza di una precedente decisione avente il medesimo oggetto specifico.

  • art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Impone al ricorso per cassazione, e anche al ricorso per revocazione delle pronunce di legittimità, specificità nell'esposizione dei fatti rilevanti e nell'indicazione delle censure. L'onere comprende l'indicazione di dove e quando siano stati dedotti nel precedente giudizio gli atti e i fatti su cui si fonda la revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non indica dove e quando, nel precedente giudizio di legittimità, siano stati dedotti e illustrati gli atti o le sentenze che si assumono ignorati, né chiarisce la loro rilevanza e la loro efficacia soggettiva e oggettiva di giudicato.
  • L'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto processuale o sostanziale incontrovertibile; non ricorre quando la censura investe la valutazione giuridica dei fatti, il coordinamento tra pronunce o la scelta della decisione da valorizzare, poiché tali doglianze configurano, al più, un errore di giudizio.
  • La revocazione per contrasto con precedente giudicato richiede l'allegazione di una precedente sentenza passata in giudicato che abbia deciso tra le stesse parti la medesima specifica questione sulla quale si è pronunciata la sentenza impugnata; non è sufficiente richiamare decisioni di altra giurisdizione riguardanti profili diversi o non dimostrate come vincolanti per l'oggetto del giudizio.
  • Nel giudizio di revocazione non possono essere introdotte in modo generico questioni già valutate nella decisione impugnata, come la legittimità dell'attività amministrativa o il diritto alla remunerazione delle prestazioni, se non è previamente dimostrata la sussistenza di uno specifico motivo revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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