Cassazione Penale, Ordinanza n. 29726/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata a un imputato per un reato in materia di stupefacenti. Con ricorso per cassazione, proposto dal difensore, è stato dedotto un unico motivo attinente alla validità del consenso prestato al patteggiamento: si lamentava che il giudice non avesse adeguatamente verificato che la volontà dell'imputato fosse libera, consapevole, attuale e riferibile con certezza al contenuto dell'accordo processuale. Successivamente è intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputato. La Corte ha rilevato che, in base agli atti, l'imputato era presente all'udienza camerale e l'accordo era stato letto alla sua presenza e a quella del difensore di fiducia, sicché non emergeva alcun vizio del consenso; ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, dando rilievo anche alla rinuncia sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque generico/aspecifico, osservando che dagli atti risultava la presenza dell'imputato all'udienza e la lettura dell'accordo di patteggiamento in sua presenza e del difensore, circostanze incompatibili con l'asserita mancanza di consenso libero e consapevole. Ha inoltre preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento anche con riferimento a vizi della formazione del consenso; la Corte precisa però che il motivo deve essere specifico e non meramente assertivo.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del reato di stupefacenti oggetto dell'accordo di patteggiamento.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è deducibile il vizio relativo alla formazione del consenso dell'imputato, ma il motivo deve indicare in modo specifico gli elementi da cui desumere la mancanza di libertà, consapevolezza o attualità dell'adesione all'accordo.
- La mera affermazione che l'imputato non sia stato posto in condizione di prestare un consenso informato, senza il supporto di dati fattuali puntuali, integra un motivo generico e aspecifico e non consente l'accoglimento del ricorso.
- La presenza dell'imputato all'udienza e la lettura dell'accordo di patteggiamento in sua presenza e davanti al difensore costituiscono elementi idonei a escludere, in assenza di ulteriori risultanze, un vizio del consenso.
- La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione; a tale esito conseguono, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche quando l'inammissibilità sia dovuta a rinuncia.
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