Parere n. 848/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Halley s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore ragionier Francesco Baù, contro il Comune di Ravenna per l’annullamento della ingiunzione alla rimozione ex art. 31 del D.P.R. n. 380/01, prot. 0171359/2023 del 10 agosto 2023 con riferimento alla istanza 1228/2006; PG 13531/2006; fascicolo 2020/6.3/5018, avente ad oggetto: “NP IMMOBILIARE s.r.l. (P.IVA 02491290397) nuova proprietaria (Amministratore Unico sig.ra Di Mitolo Rosa); Soc. Halley srl in liquidazione (P. IVA 02094120280), precedente proprietaria (L.R. sig. Baù Giovanni). Esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire in terreno agricolo sito a Ravenna, in via Chiavica Romea n. 362. Riferimenti catastali: sezione RA – foglio 9, particella 405”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito. Ha rilevato che l’opposizione del Comune è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato effettivamente trasposto e riassunto dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna. Pertanto, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Ingiunzione alla rimozione ex art. 31 d.P.R. 380/2001, prot. 0171359/2023 del 10 agosto 2023, relativa a opere eseguite in assenza di permesso di costruire su terreno agricolo sito in Ravenna, via Chiavica Romea n. 362.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’ingiunzione comunale alla rimozione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, deducendo due motivi: violazione del principio tempus regit actum, erronea applicazione del regolamento urbanistico edilizio comunale e vizi di illogicità, travisamento e falso supposto; violazione o erronea applicazione degli artt. 31 e 138 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 1 l. 689/1981. Nel corso del procedimento il Comune di Ravenna ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La società ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. II, procedimento iscritto al n. 34/2024.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso straordinario
L’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché la società ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Emilia-Romagna, il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame delle censure relative all’ingiunzione edilizia.
Norme richiamate
Consente all’amministrazione intimata di opporsi al ricorso straordinario e di determinare la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; nel caso concreto l’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva.
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato; il ricorso è stato depositato direttamente dalla società ricorrente.
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione comunale alla rimozione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, ma la relativa legittimità non è stata esaminata per effetto della trasposizione.
È stato invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’atto impugnato; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta.
È stato richiamato dalla ricorrente tra i parametri asseritamente violati; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione intimata propone tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 e il ricorrente riassume la controversia davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare nel merito i motivi dedotti contro l’atto amministrativo impugnato.
- L’effettiva riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale costituisce presupposto rilevante per dichiarare l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Ingiunzione edilizia e trasposizione del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società in liquidazione contro il Comune di Ravenna per l’annullamento di un’ingiunzione alla rimozione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. L’ingiunzione concerne opere eseguite in assenza di permesso di costruire su un terreno agricolo sito nel territorio comunale.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente aveva contestato l’atto sotto due profili principali:
- violazione del principio tempus regit actum, erronea applicazione del regolamento urbanistico edilizio comunale e delle relative previsioni di zona, nonché illogicità, travisamento e falso supposto;
- violazione o erronea applicazione degli artt. 31 e 138 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 1 l. 689/1981.
Opposizione dell’amministrazione e riassunzione
Il Comune di Ravenna ha comunicato la volontà di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. L’opposizione è stata successivamente depositata e notificata.
La società ricorrente ha quindi costituito il giudizio davanti al T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. II, dando corso alla trasposizione del ricorso straordinario. Il procedimento è stato iscritto al n. 34/2024.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione del Comune e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Per tale ragione non ha esaminato i motivi concernenti la legittimità dell’ingiunzione edilizia.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La controversia sul merito dell’ingiunzione alla rimozione resta affidata al giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna.
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