Sentenza del 10/06/2016 n. 11954 - Corte di Cassazione
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE - Utilizzazione di beni demaniali - Canoni - Aumento - Art. 2, commi 2 e 43, della l. n. 350 del 2003 - Retroattività - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le maggiorazioni dei canoni per l’attraversamento aereo, con elettrodotti senza infissione di pali, di corsi d’acqua demaniali. Le società avevano chiesto l’accertamento che non fossero dovute e la restituzione delle somme pagate in base agli aumenti stabiliti dal D.M. 20 luglio 1990, poi annullato. Il Tribunale di Ancona aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 467/2009 depositata il 4 luglio 2009, aveva confermato: pur riconoscendo la legittimità del successivo D.M. 2 marzo 1998, n. 258, aveva ritenuto di non poterlo applicare perché la domanda delle società era riferita al decreto del 1990 e il Ministero non aveva formulato una domanda riconvenzionale fondata sul decreto del 1998. Il Ministero ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, deducendo la legittimità della maggiorazione, in particolare ai sensi dell’art. 2, commi 42 e 43, della legge n. 350 del 2003, che ha previsto la sestuplicazione dei canoni dal 1° gennaio 1990. Le società hanno resistito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto direttamente applicabile alla controversia l’art. 2, comma 43, della legge n. 350 del 2003, che rende sestuplicati dal 1° gennaio 1990 i canoni in questione. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la previsione è contenuta in una legge e la sua retroattività è ragionevole, poiché mira a superare l’incertezza causata dall’annullamento dei precedenti atti regolamentari relativi a un aumento già previsto dalla disciplina del 1990. La norma sopravvenuta poteva e doveva essere applicata dal giudice di merito in forza del principio iura novit curia. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa decisa nel merito, con rigetto della domanda originaria di Enel, Enel Distribuzione e Terna. Spese dei gradi di merito integralmente compensate; le società sono state condannate in solido alle spese di Cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 42 e 43
Ma ancor meno lo è dopo l'entrata in vigore della L. 24 dicembre 2003 n. 350 , che, all'art. 2, comma 43 cit., ha disposto che siano sestuplicati, a far tempo dal 1 gennaio 1990, i canoni dovuti dall'Enel. E tale disposizione, contenuta in una legge formale, è in linea con l'art. 23 Cost. , nè la sua retroattività si pone in contrasto con altri principi costituzionali (così Cass. 12 giugno 2009 n. 13757), essendo anzi conforme a ragionevolezza l'esigenza di sanare lo stato d'incertezza che, circa l'aumento del sestuplo già previsto fin dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 , si era venuto a determinare a causa delle su accennate vicende invalidanti di norme regolamentari.
La legge ha reso applicabile la maggiorazione sestuplicata dei canoni dal 1° gennaio 1990 anche ai rapporti già disciplinati dalla normativa del 1990. La retroattività è ritenuta ragionevole perché risolve l’incertezza generata dall’annullamento dei regolamenti che avevano dato attuazione all’aumento.
Costituzione, art. 23
E tale disposizione, contenuta in una legge formale, è in linea con l'art. 23 Cost. , nè la sua retroattività si pone in contrasto con altri principi costituzionali (così Cass. 12 giugno 2009 n. 13757), essendo anzi conforme a ragionevolezza l'esigenza di sanare lo stato d'incertezza che, circa l'aumento del sestuplo già previsto fin dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 , si era venuto a determinare a causa delle su accennate vicende invalidanti di norme regolamentari.
La maggiorazione dei canoni rispetta la riserva di legge dell’art. 23 Cost., essendo prevista da una legge formale; nel caso esaminato, anche la sua applicazione retroattiva è stata giudicata ragionevole e non contraria ai principi costituzionali.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La sentenza va pertanto cassata e, considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c. , comma 2), con la reiezione della pretesa dell'Enel.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Una legge sopravvenuta durante il giudizio può regolare il rapporto controverso e deve essere applicata dal giudice, anche se la domanda originaria era stata formulata sulla base di una disciplina precedente, quando la nuova norma è direttamente pertinente.
- La previsione legislativa retroattiva di un canone non è di per sé irragionevole: può essere legittima quando chiarisce una disciplina già prevista e supera l’incertezza derivata dall’annullamento di atti regolamentari attuativi.
- L’annullamento di un regolamento che aveva stabilito un aumento non esclude necessariamente l’obbligo di pagamento se una norma primaria successiva dispone direttamente l’aumento per il periodo controverso.
- Se la Cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito, rigettando la domanda originaria.
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