Cassazione Civile, Ordinanza n. 26431/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un architetto, incaricato della progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile, era stato ritenuto responsabile per inadempimento professionale e condannato al risarcimento dei danni in favore del committente. La Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, rigettando anche la domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore professionale. In cassazione il professionista ha articolato cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato una precedente sentenza tra le stesse parti che, a suo dire, avrebbe accertato la condivisa gestione delle scelte tecniche e l'assenza di responsabilità per la variante al progetto; 2) violazione di norme processuali e dell'art. 116 c.p.c., lamentando il mancato utilizzo di quell'accertamento precedente e del relativo giudicato ai fini della valutazione dell'esatto adempimento; 3) omesso esame delle contestazioni mosse all'esito dell'ATP e delle richieste istruttorie, inclusa una nuova consulenza tecnica; 4) vizio motivazionale e violazione dell'art. 132 c.p.c. per il rigetto della richiesta di nuova CTU ritenuta esplorativa; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c. per la mancata ammissione in appello di un documento relativo alla copertura assicurativa professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia per il divieto di dedurre il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni e perché l'accertamento del diritto al compenso non implica, di per sé, l'accertamento dell'esatto adempimento della prestazione professionale; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non riguardava un fatto storico decisivo ma contestazioni istruttorie, oltre che per l'assenza di una vera anomalia motivazionale; il quarto motivo è stato respinto sul rilievo che la CTU è mezzo istruttorio discrezionale e che il diniego era motivato come esplorativo; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la producibilità del documento in appello per difetto di prova della causa non imputabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è invocabile solo nei limiti attuali del controllo di legittimità; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
La disposizione, applicabile ratione temporis, esclude il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado.
Il ricorrente deve riprodurre specificamente il contenuto degli atti o documenti su cui fonda il motivo e indicare la loro precisa sede processuale; in difetto il motivo è inammissibile.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legalmente previsto o, viceversa, disattende il regime legale di valutazione.
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente; la norma invocata non integra una prova legale sottratta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o sinteticità.
In appello sono inammissibili i nuovi documenti se la parte non dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto dalla norma.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invocano atti o documenti, occorre riprodurne in modo puntuale il contenuto essenziale e indicarne la precisa collocazione processuale.
- L'accertamento del diritto al compenso per l'attività professionale non equivale, di per sé, all'accertamento dell'esatto adempimento della prestazione, salvo che nel giudizio sia stata specificamente posta anche la questione dell'inadempimento.
- Il vizio di motivazione oggi censurabile in cassazione è limitato alle sole anomalie motivazionali radicali; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato ogni singola risultanza istruttoria o ogni critica del consulente di parte.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego di una nuova CTU è legittimo quando sia motivato come meramente esplorativo.
- In appello i documenti nuovi sono ammissibili solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile; la mera deduzione della loro rilevanza o indispensabilità non basta, se manca il confronto con la ratio decidendi sul punto.
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