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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22720/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati definiti con due diverse sentenze. La difesa sosteneva che i fatti, pur eterogenei, erano stati commessi nello stesso contesto territoriale e temporale e che la condizione di tossicodipendenza avrebbe dovuto fungere da indice dell'unicità del disegno criminoso. Il ricorso deduceva inosservanza della legge penale in relazione al diniego della continuazione, prospettando che il giudice dell'esecuzione avesse illegittimamente escluso il vincolo ex art. 81, comma 2, c.p. Le ragioni del ricorso, tuttavia, erano sostanzialmente dirette a contestare la valutazione fattuale compiuta dal giudice dell'esecuzione, valorizzando una diversa lettura delle emergenze processuali e la rilevanza dello stato di tossicodipendenza quale indice di programmazione unitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, per un verso, non consentite in sede di legittimità perché rivolte a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle risultanze già esaminate dal giudice dell'esecuzione; per altro verso, manifestamente infondate, poiché l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo logico e completo l'insussistenza di un medesimo disegno criminoso. In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva evidenziato la diversità ontologica dei reati, la loro eterogeneità, l'autonomia delle decisioni criminose e l'assenza di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una preventiva programmazione comune. È stato inoltre ribadito che la sola tossicodipendenza non genera alcuna presunzione di continuazione e che non può essere sostituito al requisito del medesimo disegno criminoso uno stile di vita deviante o un generico programma di procacciamento illecito di denaro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva richiede la prova di un effettivo medesimo disegno criminoso; il giudice non può desumerlo da mere allegazioni fattuali o dallo stile di vita del condannato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione presuppone che, al momento del primo reato, i successivi siano già stati programmati almeno nelle linee essenziali; non basta una generica tendenza a delinquere o la comune finalità di procurarsi denaro.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede un programma criminoso unitario previamente ideato e non la mera reiterazione di reati analoghi o commessi in un contesto occasionale simile.
  • In sede esecutiva il giudice deve verificare l'esistenza di specifici indici della preventiva programmazione dei reati; non è sufficiente la sola appartenenza del soggetto a uno stile di vita deviante o a una generica tendenza a delinquere.
  • La condizione di tossicodipendenza non comporta, di per sé, una presunzione di continuazione per i reati commessi al fine di reperire droga o denaro per acquistarla.
  • Il 'medesimo disegno criminoso' non coincide con un generico proposito di reperire mezzi illeciti, ma richiede che i reati successivi fossero stati previsti e voluti, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo fatto.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze fattuali quando la motivazione del giudice di merito sia logica, completa e immune da vizi manifesti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

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