Cassazione Penale, Sentenza n. 46503/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con ordinanza dell'8/04/2022 il GIP di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza rispetto alla richiesta del PM di rinnovare la misura cautelare (art.27 c.p.p.) applicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di Emanuele Leone e Franca Scelza, indagati per il reato di introduzione e messa in circolazione di monete o banconote contraffatte (artt.110, 455 c.p.). Il GIP di Napoli ha ritenuto che non fosse possibile individuare la competenza territoriale sulla base delle dichiarazioni dell'indagato (che aveva detto di aver acquistato la valuta falsa a Napoli) in assenza di riscontri specifici, e ha inoltre osservato che, trattandosi di reato la cui condotta si estende nel tempo (reato permanente), se è ignoto il luogo di inizio della consumazione la competenza territoriale va individuata secondo i criteri residui dell'art.9 c.p.p.; ricavando, sulla base degli elementi oggettivi (fermo degli indagati alla barriera autostradale Napoli Nord nel territorio di Marcianise), che la competenza dovesse spettare al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ha disposto la trasmissione degli atti a tale autorità giudiziaria. La Corte ha condiviso il principio secondo cui non si può reggere la determinazione del luogo di consumazione esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato senza riscontri specifici; ha richiamato che per i reati permanenti, se ignoto il luogo d'inizio, va fatto ricorso ai criteri suppletivi dell'art.9 c.p.p. e, alla luce degli elementi oggettivi disponibili (in particolare il luogo dove la condotta è cessata o è stata bloccata, ossia la barriera autostradale di Napoli Nord nel territorio di Marcianise), ha ritenuto che la competenza per territorio ricada nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla richiesta del Pubblico ministero di rinnovare la misura cautelare; rilevante ai fini del procedimento di merito ma non determinante per l'individuazione della competenza territoriale.
Norma sostanziale che incrimina l'introduzione e messa in circolazione di monete o banconote contraffatte; la condotta è descritta come rilevante anche in termini di detenzione finalizzata alla messa in circolazione, e si è ritenuto che la consumazione rilevante possa coincidere con il momento della detenzione in vista della messa in circolazione.
Norma che disciplina il concorso di persone nel reato; richiamata per la qualificazione delle condotte contestate agli indagati.
Norma fondamentale per l'individuazione della competenza territoriale quando è ignoto il luogo in cui il reato ha avuto inizio; la Corte ha richiamato il criterio residuale che consente di individuare il giudice competente in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, adottando criteri oggettivi (es. luogo dove la condotta è cessata o dove gli indagati sono stati bloccati).
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per le comunicazioni a seguito della decisione sulla competenza; la Corte dispone gli adempimenti di trasmissione degli atti e le comunicazioni previste da tale articolo.
Massime di principio
- Non è possibile fondare l'individuazione della competenza territoriale esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato quando tali dichiarazioni non sono corroborate da riscontri specifici; le dichiarazioni vanno considerate inattendibili ai fini della competenza se non supportate da elementi obiettivi.
- Per i reati permanenti, se è ignoto il luogo d'inizio della condotta, la competenza territoriale si individua ricorrendo ai criteri residui dell'art.9 c.p.p., privilegiando il luogo in cui è avvenuta una parte significativa dell'azione o in cui la condotta è cessata.
- Elementi oggettivi quali il luogo dell'arresto o il luogo in cui gli autori sono stati bloccati possono costituire valido riferimento per radicare la competenza territoriale quando il luogo di perfezionamento del reato non sia accertabile.
- Il giudice che solleva il conflitto deve motivare in modo coerente l'inaffidabilità delle dichiarazioni dell'indagato e indicare i criteri suppletivi e gli elementi oggettivi che giustificano l'individuazione del foro competente.
- La richiesta del PM di rinnovare misure cautelari non modifica i criteri di determinazione della competenza territoriale, che restano ancorati alle norme sul luogo di consumazione e, se necessario, ai criteri dell'art.9 c.p.p.
Testo integrale
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