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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 22/11/2023 per varie ragioni: Bernaus censura il riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.), lamentando mancata considerazione della data di commissione della precedente condanna e delle caratteristiche delle condotte; Lorusso contesta la determinazione della pena ritenuta superiore al minimo edittale e deduce violazioni costituzionali e di legge (artt. 27 e 101 Cost., artt. 62-bis e 133 c.p.); Didonna impugna la congruità della pena e la mancata considerazione della funzione rieducativa nonché del comportamento processuale (ammissione di responsabilità e rinuncia ai motivi di appello); Sblendorio censura la valutazione della prova (in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato Didonna e l'efficacia delle intercettazioni) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Giuseppe e Vito Scorcia lamentano insufficiente motivazione sulla responsabilità, deducendo che la Corte si sia limitata a registrare la rinuncia ai motivi d'appello senza valutare le prove; Pacucci deduce vizi procedurali e di motivazione relativi alla responsabilità, alla mancata riqualificazione del capo di imputazione, alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento di attenuanti (anche art. 114 c.p.); Loseto sostiene la mancata pronuncia di proscioglimento e vizi relativi al patteggiamento (art. 599-bis c.p.p.) e alla determinazione della pena (richiamando artt. 62-bis, 69, 81 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivi principali: aspecificità o genericità delle censure (violazione del requisito di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p.), deduzioni di fatto formulati fuori dai limiti del sindacato di legittimità (tentativi di rievocare e ritrattare la valutazione probatoria che spettano al giudice di merito), carenza di deduzioni consentite in materia di patteggiamento/applicazione concordata della pena (art. 599-bis c.p.p.) e rinuncia ai motivi di appello che ha reso irrevocabili i capi interessati. Nel dettaglio: la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva nei confronti di Bernaus; ha ritenuto non specificamente contestata la congruità delle pene per Lorusso e Didonna; ha escluso l'esistenza di travisamento delle intercettazioni e ha ritenuto la valutazione probatoria su Sblendorio insindacabile in sede di legittimità; ha invalidato le censure dei Scorcia per la rinuncia ai motivi d'appello; e ha dichiarato inammissibili i ricorsi relativi a patteggiamenti (Loseto, Pacucci) perché non deducevano i motivi ammissibili in cassazione contro sentenze ex art. 599-bis c.p.p. Conseguenze: conferma delle condanne pronunciate in appello per ciascun imputato secondo i rispettivi dispositivi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte territoriale ha correttamente applicato la recidiva in presenza di plurime condotte predatorie e di una continuità criminosa; in sede di legittimità la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e insindacabile salvo aspecificità del ricorso.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto il requisito di specificità delle censure in Cassazione; ricorsi generici o senza chiara esposizione dei rilievi sono inammissibili.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    I ricorsi avverso sentenze emesse su concordato delle parti (patteggiamento) sono ammessi solo se diretti a motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; mancanza di tali censure rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna alle spese processuali e può determinare l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione di ricorsi manifestamente infondati o colposi; la Corte ha applicato una somma equitativa di euro 3.000,00.

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è commisurata nella forbice normale, è sufficiente richiamare la gravità del fatto per motivare un aumento rispetto al minimo edittale; la cassazione sindaca la congruità solo se emerge arbitrarietà o illogicità manifesta.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale: la mancata deduzione convincente del suo riconoscimento in sede di appello e la conseguente aspecificità della censura in Cassazione ne hanno impedito l'accoglimento.

  • artt. 27 e 101 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti a supporto di censure sulla proporzionalità della pena e funzione rieducativa; la Corte ha ritenuto tali censure generiche e non specifiche rispetto alle ragioni espresse dal giudice di merito.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente al procedimento e ai termini del giudizio di applicazione della pena; la Corte ha ritenuto inesistenti i vizi dedotti quando non puntualmente articolati nel ricorso di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto esposte dalla corte di merito; censure generiche o meramente ripetitive sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità non è sede per riformulare la valutazione probatoria: non è ammessa una riconsiderazione dei fatti salvo che non sia dimostrato un travisamento della prova o una manifesta illogicità decisiva nella motivazione.
  • Per contestare la determinazione della pena occorre argomentare specificamente il criterio di valutazione seguito dal giudice di merito; se la pena è nei limiti ordinari, espressioni generiche di 'pena congrua' possono essere sufficienti e non sindacabili a cassazione salvo eccessi macroscopici.
  • La rinuncia ai motivi d'appello su determinati capi rende irrevocabile la pronuncia su quei punti: non è possibile impugnare in Cassazione questioni su cui si è rinunciato in appello.
  • Le sentenze pronunciate su concordato (art. 599-bis c.p.p.) possono essere impugnate in Cassazione solo per i vizi strettamente previsti dalla norma (formazione della volontà contrattuale, consenso del PM, difformità della pronuncia rispetto all'accordo).
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); ciò impone valutazione preventiva della fondatezza delle censure prima della proposizione del ricorso.

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