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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05679/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dai danni subiti da un terreno di proprietà del resistente, che sarebbero stati causati dall'esecuzione di lavori di delocalizzazione di un vicino complesso ospedaliero affidati da una ASL a una società appaltatrice. Nei gradi di merito la domanda risarcitoria del proprietario era stata accolta, con conferma in appello, sulla base del riconoscimento della proprietà del terreno e del mancato decorso della prescrizione. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse errato nel ritenere non tempestivamente contestata la legittimazione attiva dell'attore e nel considerare documentalmente provata la proprietà del terreno, nonostante dagli atti richiamati non emergesse la produzione del titolo di proprietà nei termini di preclusione; secondo la ricorrente, la questione attinente alla mancata produzione del documento integrava un errore di percezione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme in tema di prescrizione e onere della prova, contestando che fosse stata dimostrata l'interruzione del termine prescrizionale mediante i documenti prodotti e negando la configurabilità, nel caso concreto, di un illecito permanente; in subordine ha sostenuto che, anche a volerlo ritenere tale, il dies a quo sarebbe comunque coinciso con la denuncia del fatto ai carabinieri, quindi con un momento anteriore utile a far maturare la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura della società sulla proprietà del terreno e sulla presenza negli atti della documentazione comprovante il diritto dell'attore si risolveva nella denuncia di una falsa percezione del contenuto degli atti di causa, dunque in un errore di fatto deducibile solo con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Dall'altro lato, quanto alla prescrizione, ha ritenuto infondata la doglianza perché, a fronte del richiamo del giudice di merito all'illecito permanente, la ricorrente si era limitata a indicare una data di denuncia del danno senza contestare adeguatamente la permanenza dell'illecito né dimostrare la cessazione della condotta illecita, momento solo dal quale può decorrere la prescrizione di tale tipo di illecito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di legittimazione e interesse ad agire; la Corte non accoglie la censura perché la contestazione attiene a un errore di fatto e non a un vizio di legittimità deducibile in cassazione.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere la preclusione e la tardività della produzione documentale; la Corte esclude che la doglianza possa essere esaminata in cassazione se fondata sulla falsa percezione dell'esistenza del documento.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione e al contenuto del fascicolo di parte; la Corte ritiene la censura non scrutinabile in cassazione quando denunci un errore di fatto percettivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della contestazione sulla prova della proprietà e dell'interruzione della prescrizione; la Corte ribadisce che il punto decisivo, nel caso della pretesa mancanza di documenti, è l'eventuale errore revocatorio e non un vizio di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure vengono formalmente incanalate come violazione di legge e vizio di motivazione/errore; la Corte distingue tuttavia il vizio revocatorio dall'error in iudicando denunciabile con ricorso per cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte afferma che l'inesistenza o l'esistenza di un fatto o documento, quando sia stata erroneamente percepita dal giudice di merito sulla base degli atti, integra errore di fatto deducibile solo con revocazione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione; la Corte nega il maturare della prescrizione perché, per l'illecito permanente, il termine decorre dalla cessazione della permanenza.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza e durata della prescrizione; la Corte respinge la censura per mancata prova della cessazione dell'illecito permanente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La contestazione che il giudice di merito abbia ritenuto esistente o prodotto un documento, quando il ricorrente deduca soltanto che dagli atti quel documento non risulta, integra un errore di fatto percettivo deducibile esclusivamente con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione.
  • La doglianza relativa alla tardiva o mancata produzione documentale non è scrutinabile in cassazione se, in sostanza, mira a correggere una falsa percezione del contenuto del fascicolo e non un errore di diritto nella valutazione della prova.
  • In caso di illecito permanente, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla cessazione della permanenza dell'attività illecita; chi eccepisce la prescrizione deve quindi confrontarsi con tale momento e, se contesta la decisione di merito, deve indicare o provare la data di cessazione della permanenza.
  • La mera individuazione di una data di conoscenza del danno o di denuncia del fatto non basta, da sola, a far decorrere la prescrizione quando il giudice di merito abbia qualificato la fattispecie come illecito permanente.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto sull'esistenza di documenti o sulla permanenza dell'illecito quando, in realtà, si controverte della percezione del materiale istruttorio o della ricostruzione del fatto storico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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