Cassazione Penale, Sentenza n. 20473/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per concorso in tentata estorsione aggravata (capo 1) e per porto illegale di un manganello telescopico (capo 2). I motivi principali furono: 1) errore nel confondere il mezzo (minacce) con il fine dell'azione, sostenendo che si trattava di una richiesta di pagamento di un credito ritenuto dalla Zanini (derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 393 c.p.); 2) vizio nel ritenere il Maffia concorrevole nell'estorsione, essendo secondo la difesa estraneo al rapporto di credito (richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite); 3) travisamento della prova circa le minacce rivolte anche al coniuge delle persone offese (Menghi); 4) censura sulla qualificazione del porto del manganello, sostenendo che l'oggetto fu rinvenuto successivamente e non venne usato durante i fatti; 5) richiesta di annullamento senza rinvio con riconsiderazione della fattispecie in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Procedimentalmente il giudizio si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale, e le parti civili hanno presentato una memoria per la condanna alle spese oltre il termine utile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In fatto e diritto la Corte ha ritenuto provate le minacce reiterate e l'azione coordinata degli imputati, compreso il coinvolgimento attivo del Maffia (non mero accompagnatore) nelle minacce rivolte al marito della presunta debitrice, circostanza che trasforma una richiesta di pagamento in estorsione. È stato inoltre ritenuto che non risulti provata l'effettiva titolarità di un credito azionabile dalla Zanini, indebolendo la tesi della legittima pretesa. Quanto al manganello telescopico, la Corte ha ricordato la giurisprudenza che include tale strumento tra le armi il cui porto è vietato e punito anche se non usato; l'imputata non ha fornito spiegazioni sul possesso. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. La richiesta delle parti civili di condanna agli oneri processuali nel presente grado è stata rigettata per intempestività (memoria trasmessa oltre il termine previsto).
Norme richiamate
Codice penale, artt. 81, 110, 56, 629, commi 1 e 2
Norme applicate per la qualificazione dei reati di concorso in tentata estorsione aggravata; la Corte ha confermato la ricostruzione della condotta estorsiva fondata su minacce reiterate e partecipazione di più soggetti
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (norme sulle armi)
Il manganello telescopico rientra tra gli strumenti il cui porto è vietato; la mera detenzione/porto fuori dall'abitazione è sanzionata anche se l'oggetto non è stato utilizzato
Codice penale, art. 99, comma 4
Applicazione della recidiva reiterata nei confronti di entrambi gli imputati, con conseguenza sulla determinazione delle pene
Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis
Il procedimento di fronte alla Corte di Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto in mancanza della rituale richiesta di trattazione orale; rilevata la tempestività o meno degli atti delle parti (ad es. memoria delle parti civili)
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano le censure in Cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione; la Corte le ha esaminate e rigettate come infondate
Codice penale, art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Richiamata dalla difesa per chiedere la derubricazione; la Corte ha ritenuto che la presenza di minacce rivolte a soggetti estranei al rapporto di credito (congiunti) e l'intervento di terzi trasformino l'iniziale pretesa arbitraria in estorsione
Sez. U., n. 29541/2020 ("Filardo")
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie
La Corte di Cassazione richiama il principio ma precisa che esso non è decisivo quando le modalità dell'azione e i soggetti minacciati (terzi estranei) modificano la fattispecie in senso estorsivo
Sez. 2, n. 5092/2017 (Gatto) e Sez. 2, n. 33870/2014 (Cacciola)
È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore
Giurisprudenza consolidata secondo cui le minacce rivolte a prossimi congiunti da parte di terzi estranei al rapporto obbligatorio integrano estorsione
Sez. 1, n. 8991/2022 (Perna) e giurisprudenza su porto di sfollagente
Conferma che il manganello/sfollagente è considerato arma ai sensi della legge sulle armi e che il suo porto è vietato; la mancata giustificazione del possesso rende configurabile il reato di porto illegale
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo, ma la presenza di minacce rivolte a persone estranee al rapporto di credito (es. congiunti) e l'intervento di terzi possono trasformare una pretesa in estorsione
- La partecipazione di un soggetto estraneo al rapporto di debito può integrare il concorso nel reato di estorsione se emerge un coinvolgimento attivo (minacce, azioni coordinate); il mero accompagnamento non esclude la responsabilità se risultano comportamenti minacciosi
- Il porto di un manganello telescopico è penalmente rilevante anche se l'oggetto non è stato usato durante la condotta: la legge sanziona il mero porto fuori dell'abitazione salvo giustificazione/ autorizzazione
- In sede di impugnazione per Cassazione, le censure su diritto e motivazione vanno centrate sull'elemento soggettivo e sulla valutazione probatoria: contestare la qualificazione giuridica richiede mostrare che la ricostruzione probatoria sia manifestamente illogica o incoerente
- Questioni procedurali come la tempestività delle memorie e la richiesta di trattazione orale sono rilevanti: atti depositati oltre i termini possono essere dichiarati inammissibili e compromettere richieste accessorie (es. condanna alle spese nel grado)
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