Cassazione Penale, Sentenza n. 36836/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nell'ambito della procedura di estradizione verso il Montenegro, la Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 12 giugno 2026, aveva sostituito la custodia in carcere con misure cautelari meno afflittive, ma aveva respinto la richiesta di revoca di ogni misura, fondata sul mancato inoltro entro quaranta giorni dei documenti a sostegno della domanda di estradizione. La domanda riguardava un provvedimento emesso dall’Alta corte di Podgorica il 17 luglio 2025 per il reato di creazione di un’organizzazione criminale, contestato per fatti commessi in Montenegro dal 2019 all’8 marzo 2021 e punito, secondo la legge montenegrina, con una pena massima di dieci anni. Il ricorrente ha articolato tre motivi, strettamente connessi: ha dedotto la violazione degli artt. 715, comma 6, 700 e 719 c.p.p. e degli artt. 12 e 16 della Convenzione europea di estradizione, sostenendo che il mandato di cattura del 17 luglio 2025 fosse privo di un contenuto fattuale minimo e non coincidesse con la decisione applicativa della custodia; ha contestato che tale mandato fosse un titolo idoneo a limitare la libertà personale secondo l’ordinamento montenegrino, qualificandolo invece come mero ordine di ricerca; ha infine censurato l’utilizzo dell’atto di esercizio dell’azione penale emesso dalla Procura di Podgorica il 31 dicembre 2025, perché successivo e proveniente da un’autorità non giudiziaria, per integrare ex post il titolo cautelare straniero. Il Procuratore generale aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità per deposito via PEC anziché tramite portale e, in subordine, chiesto il rigetto per manifesta infondatezza.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione d’inammissibilità relativa alle modalità di deposito: per i procedimenti disciplinati dal Libro XI c.p.p., compreso quello di estradizione, era consentito il deposito non telematico fino al 30 giugno 2030, sicché il ricorso depositato via PEC o in forma cartacea era rituale. Ha poi rigettato congiuntamente i tre motivi, ritenendo che la documentazione trasmessa distinguesse il titolo restrittivo dall’esposizione dei fatti: il mandato di cattura del 17 luglio 2025 era stato emesso dal Tribunale superiore di Podgorica in attuazione della contestuale decisione applicativa della custodia cautelare, mentre l’atto del 31 dicembre 2025 richiamava quella decisione e quel mandato e descriveva analiticamente i fatti e gli elementi a carico. La Corte ha escluso che l’atto successivo avesse creato o sostituito il titolo cautelare, rilevando che aveva soltanto precisato i fatti della medesima vicenda e che non era stata allegata una diversa corrispondenza soggettiva od oggettiva tra gli atti né una lesione del diritto di difesa. Ha quindi escluso i presupposti per la revoca della misura ai sensi dell’art. 715, comma 6, c.p.p. e rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217
L'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, da ultimo, dal decreto ministeriale 26 giugno 2026, n. 114, consente, fino al 30 giugno 2030, il deposito con modalità non telematiche degli atti relativi ai procedimenti disciplinati dal Libro XI del codice di procedura penale, tra i quali rientra il procedimento di estradizione.
Per i procedimenti di estradizione è ammesso, fino al termine indicato, il deposito degli atti anche con modalità non telematiche; il deposito del ricorso via PEC o in forma cartacea è pertanto rituale.
L'art. 715, comma 6, cod. proc. pen. collega la revoca della misura alla mancata presentazione, nel termine stabilito, della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall'art. 700 cod. proc. pen.
La revoca presuppone che entro il termine non sia pervenuto un titolo straniero idoneo a legittimare la privazione della libertà personale; nel caso deciso tale presupposto mancava, perché era stato trasmesso il mandato emesso in attuazione della decisione cautelare.
Il provvedimento restrittivo previsto dall'art. 700, comma 1, cod. proc. pen. giustifica la limitazione della libertà personale dell'estradando.
Il documento richiesto quale titolo restrittivo deve essere effettivamente trasmesso e deve giustificare la limitazione della libertà personale; la relazione sui fatti non può sostituirlo.
art. 12 della Convenzione europea di estradizione
L'esposizione dei fatti richiesta dall'art. 12 della Convenzione europea di estradizione consente, invece, di individuare la condotta contestata, le relative circostanze di tempo e di luogo, la qualificazione giuridica e le disposizioni applicabili.
La relazione sui fatti assolve una funzione distinta dal titolo restrittivo: consente di identificare la condotta e le sue circostanze, e può risultare da documentazione diversa dal provvedimento cautelare, purché riferibile alla medesima vicenda.
Massime di principio
- Nel procedimento di estradizione, il titolo straniero che giustifica la privazione della libertà personale deve essere effettivamente trasmesso e non può essere surrogato dalla sola esposizione dei fatti; la descrizione fattuale può tuttavia risultare da un documento distinto, purché riferibile alla stessa persona e alla stessa vicenda cautelare.
- La trasmissione successiva di un atto che precisa i fatti non integra ex post il titolo restrittivo quando il titolo è già stato trasmesso e l’atto successivo richiama la medesima decisione cautelare e il medesimo mandato, senza introdurre fatti nuovi o diversi.
- Ai fini dell’art. 715, comma 6, c.p.p., la revoca della misura cautelare estradizionale richiede che non sia pervenuto tempestivamente un titolo straniero idoneo a legittimare la restrizione; la mancata trasmissione separata della decisione cautelare non è di per sé decisiva se la documentazione consente di identificare il mandato emesso in attuazione di quella decisione.
- Per i procedimenti disciplinati dal Libro XI c.p.p., compresa l’estradizione, il deposito non telematico è rituale nei limiti temporali previsti dalla disciplina ministeriale applicabile.
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