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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7435/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza che aveva applicato la pena (accordo ex art. 444 c.p.p.) per lesioni pluriaggravate, sostenendo errata qualificazione del fatto perché le circostanze attenuanti sarebbero state considerate equivalenti all'aggravante della recidiva. Si lamenta che la recidiva fosse stata valutata nonostante i reati richiamati fossero stati dichiarati estinti medio-tempore e comunque prima della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità del motivo: il ricorso non indicava le specifiche cause dell'estinzione dei reati (e non tutte le cause incidono sulla recidiva) e non considerava che oltre alla recidiva erano state ritenute altre aggravanti (art. 585, comma 1 e art. 61 n. 1 c.p.) valutate nel bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p. Conseguentemente il provvedimento di primo grado (accordo ex art. 444 c.p.p. che aveva inflitto mesi sei di reclusione) resta immodificato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    La sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è stata recepita dal Tribunale e non è stata efficacemente contestata in cassazione; il ricorso non ha messo in luce vizi procedurali o di diritto tali da rendere ammissibile l'impugnazione.

  • art. 167 cod. pen.

    estinzione del reato per prescrizione o altro (richiamato come esempio)

    La Corte osserva che alcune cause di estinzione (quale l'art. 167 c.p.) non eliminano tutti gli effetti penali e quindi possono non incidere sulla sussistenza della recidiva; spetta al ricorrente specificare quale causa di estinzione si intenda e come questa incida sulla recidiva.

  • art. 585, comma 1 cod. pen.

    Il giudice di merito ha ritenuto integrata l'aggravante per l'uso di armi, elemento considerato nel bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena.

  • art. 61, n. 1 cod. pen.

    commesso per futili motivi

    Il giudice ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 61 n.1 c.p. (lesioni per futili motivi) e l'ha valutata insieme alle altre circostanze nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

  • art. 69 cod. pen.

    criteri di valutazione delle circostanze

    La Corte sottolinea che il giudizio di bilanciamento delle circostanze deve tener conto sia delle aggravanti che delle attenuanti complessivamente; nel caso le aggravanti risultavano comunque adeguatamente valutate.

Massime di principio

  • Un ricorso generico che non specifichi le cause concrete dell'estinzione dei reati utilizzati per la recidiva è destinato a essere dichiarato inammissibile: l'onere di indicare nello specifico la fattispecie estintiva è del ricorrente.
  • Non tutte le cause di estinzione del reato eliminano gli effetti penali rilevanti per la recidiva; occorre verificare caso per caso (es. art. 167 c.p. o amnistia) e dimostrare come l'estinzione incida realmente sulla recidiva.
  • Quando sussistono più aggravanti (es. uso di armi, commissione per futili motivi), il giudice effettua un bilanciamento complessivo delle circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p.; l'eventuale presenza di attenuanti non annulla automaticamente l'effetto delle aggravanti.
  • Nel caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., chi impugna deve indicare vizi specifici di diritto o di procedura o dimostrare errore sostanziale nella qualificazione delle circostanze, altrimenti la decisione di merito tende a reggere l'esame di legittimità.
  • Per contestare l'applicazione della recidiva è fondamentale documentare e motivare quale istituto estintivo si applica e perché, fornendo elementi tali da dimostrare che l'effetto estintivo abbia eliminato anche gli effetti penali pertinenti alla recidiva.

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