Cassazione Penale, Ordinanza n. 01886/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento, ritenendo non ravvisabile l'erronea qualificazione giuridica denunciata e rilevando anche la genericità dell'impugnazione, proposta fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena su richiesta delle parti in relazione a un reato in materia di stupefacenti e a un ulteriore reato non specificato nel testo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva però che il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica, in presenza di patteggiamento, è ammesso solo quando la qualificazione sia manifestamente ed immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, sulla base dei capi di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso; nel caso concreto tale vizio non emerge. Il ricorso è stato inoltre ritenuto generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Richiamato per la trattazione de plano del ricorso.
Indicato come norma che circoscrive i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato oggetto dell'accordo di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la censura sulla qualificazione giuridica dei fatti è ammissibile solo quando l'errore sia immediatamente e macroscopicamente percepibile dal testo del capo di imputazione e della decisione, senza necessità di un riesame del merito.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento non può trasformarsi in una verifica generale della correttezza della qualificazione giuridica; l'errore denunciato deve risultare palese e inconciliabile con il contenuto dell'imputazione.
- Il ricorso proposto fuori dei casi tassativamente previsti dalla disciplina del patteggiamento, o formulato in modo generico, è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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