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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20684/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (clan Moccia) e per i reati di cui agli artt. 648-ter e 648-ter.1 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. I motivi dedotti sono due: (1) nullità dell'ordinanza per mancata e carente motivazione in ordine alle esigenze cautelari e per mancata autonoma valutazione degli elementi, ivi inclusa la presunta nullità dell'ordinanza originaria; (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. per una presunta, erronea applicazione della doppia presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo che, secondo la giurisprudenza citata (Sez.1 n.10946/2020, Fiore), tale presunzione non sarebbe pienamente estensibile al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica: il Tribunale del riesame ha compiuto una valutazione autonoma anche richiamando per relationem atti e risultanze investigative, e la mera tecnica redazionale non integra di per sé il vizio denunciato. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza si estende anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 e trova sostanziale parificazione con la contestazione del concorso esterno, pur con il diverso parametro per superarla (meno gravoso rispetto alla partecipazione associativa piena). La Corte ha quindi ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente indicato gli indici oggettivi e soggettivi (riunioni riservate, conversazioni captate, flussi di denaro occultati tramite operazioni societarie della Kam S.r.l., ruolo di custode dei capitali per conto dei Moccia) che giustificano la misura cautelare e l'esigenza di prevenzione della reiterazione, non neutralizzati dagli elementi difensivi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. e adempimenti ulteriori).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; la contestazione dell'aggravante (art. 416-bis.1) caratterizza la gravità indiziaria e giustifica l'applicazione di presunzioni cautelari rafforzate.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante utilizzata per qualificare i delitti contestati; la Corte ritiene che i delitti tentati aggravati ai sensi di questa norma possano essere ricondotti alla presunzione relativa prevista per i reati di mafia ai fini cautelari.

  • art. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate nell'incolpazione (reati economico-finanziari connessi alla gestione dei capitali). Nella motivazione sono state valutate le risultanze investigative che collegano il ricorrente alla gestione/occultamento di flussi finanziari per conto del clan.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati (tra cui quelli connessi alla criminalità organizzata). La Corte ricorda che la presunzione permane anche per il concorso esterno, ma il parametro per superarla è differente e meno gravoso rispetto alla partecipazione associativa.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per la presunzione relativa riguardante l'adeguatezza della custodia in carcere per reati connessi alla criminalità organizzata; la Corte amplia l'applicazione a delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (criterio prognostico) che il giudice deve valutare insieme ai gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di carattere procedurale/cancelleria richiamati dalla sentenza per gli obblighi successivi alla decisione di rigetto.

Massime di principio

  • Per censurare la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari è necessario indicare specificamente quali omissioni avrebbero inciso sul giudizio e perché avrebbero condotto a un diverso esito: la contestazione generica è inammissibile.
  • Il richiamo 'per relationem' a risultanze investigative non esclude l'autonoma valutazione del giudice del riesame, purché emerga conoscenza critica degli atti e, se necessario, rielaborazione degli elementi.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di stampo mafioso può essere applicata anche a delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 e, in misura sostanziale, al concorso esterno, ma con un parametro diverso per essere superata: la difesa deve dimostrare l'assenza di un concreto e attuale rischio di reiterazione.
  • La gravità indiziaria fondata su elementi oggettivi e soggettivi (es. riunioni riservate, conversazioni intercettate, flussi finanziari occultati tramite operazioni societarie) costituisce base solida per la custodia cautelare quando tali elementi non sono efficacemente neutralizzati dalla difesa.
  • In sede di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti 'de libertate' la sanzione per mancata motivazione non si applica automaticamente per mere carenze formali: occorre dimostrare la rilevanza sostanziale della presunta omissione.

Testo integrale

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