Cassazione Civile, Sentenza n. 17168/2020 del 14/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole al Corrado. La domanda era relativa al pagamento dei ratei del trattamento pensionistico integrativo previsto dalla convenzione aziendale del 5.9.1985 per i dipendenti addetti alle gestioni esattoriali che avessero compiuto 60 anni e maturato 15 anni di anzianità utile. La banca contestava l'interpretazione della clausola che utilizza il termine "dipendenti", sostenendo che tale dizione dovesse intendersi limitata a chi fosse effettivamente dipendente della banca al momento della cessazione del rapporto e/o al momento di maturazione dei requisiti, e lamentava violazione dei criteri di interpretazione del contratto (artt. 1362 e 1363 c.c.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto procedibile il ricorso (la banca aveva depositato copia della convenzione) e ha valutato i motivi come infondati: il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di ermeneutica contrattuale, interpretando complessivamente la convenzione e il regolamento attuativo e ritenendo che il requisito anagrafico e contributivo potesse essere conseguito anche quando i quindici anni utili fossero stati maturati nel periodo di lavoro presso M.P.S. anche se, successivamente, il lavoratore fosse passato ad altro datore di lavoro. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità è limitato a violazioni dei canoni legali di interpretazione o a vizi logici della motivazione; dato che la Corte territoriale ha fornito una motivazione coerente e plausibile, la diversa interpretazione proposta dalla banca non era sufficiente a rovesciare la decisione. Il ricorso è quindi respinto; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Convenzione aziendale 5.9.1985
La Corte territoriale ha interpretato le previsioni della convenzione, in particolare gli artt. 1, 6 e 7 e il regolamento attuativo, nel senso che il beneficio può spettare anche a soggetti che abbiano maturato i 15 anni utili durante il rapporto con M.P.S., pur essendo poi passati alle dipendenze di altro datore di lavoro al momento del compimento dei 60 anni.
Richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione letterale; la Corte ha ricordato che i criteri codicistici vanno applicati dal giudice del merito e che la Cassazione verifica la corretta applicazione dei canoni solo in presenza di violazioni di diritto o vizi logici della motivazione.
Richiamato in relazione all'interpretazione sistematica e logico-sistematica del contratto; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato gli elementi complessivi del testo contrattuale.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare presunta nullità o vizio della motivazione; la Corte ha escluso un vizio motivazionale tale da integrare l'ipotesi di nullità denunciata.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiesto come riferimento circa l'onere di depositare il contratto collettivo in Cassazione; la Corte ha osservato che la ricorrente ha depositato copia della convenzione, rendendo procedibile il ricorso.
Richiamato perché le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale norma; richiamato nel sommario dei fatti processuali.
Norma richiamata in relazione alla distrazione delle spese in favore del difensore della parte soccombente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato addizionale; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando una clausola contrattuale usa termini potenzialmente ambigui (es. "dipendenti"), il giudice deve interpretarla complessivamente alla luce dell'intero testo contrattuale e del regolamento attuativo; non è vincolante unicamente il significato letterale se la lettura sistematica conduce a diversa comprensione.
- La Corte di Cassazione sindaca la corretta applicazione dei canoni legali di interpretazione e la logicità della motivazione, ma non sostituisce la valutazione del merito se la decisione di merito è logica e sostenuta da motivazione plausibile; pertanto, diverse interpretazioni possibili, se entrambe ragionevoli, non sono motivo di cassazione.
- In Cassazione è importante depositare il testo integrale di contratti o accordi collettivi impugnati; l'omessa produzione può rendere il ricorso improcedibile.
- Il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro può essere considerato atto interruttivo della prescrizione e quindi rilevante per la decorrenza delle pretese retributive o indennitarie.
- Le questioni riguardanti l'estensione di benefici contrattuali agli ex dipendenti richiedono dimostrazione puntuale degli elementi che collegano i periodi di servizio utili al rapporto con il datore che ha previsto il beneficio; la prova documentale e la chiara interpretazione testuale e sistematica sono essenziali.
- Chi impugna una decisione per vizio di interpretazione deve specificare quali canoni ermeneutici concreti sono stati violati e in che modo il giudice si sia discostato da essi; l'atto di censura generico è insufficiente.
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