Cassazione Civile, Sentenza n. 17159/2020 del 14/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giuseppe Mazzeo, dirigente ex dipendente di Alitalia, aveva proposto opposizione ex art. 98 r.d. n. 267/1942 chiedendo il riconoscimento del credito di euro 90.682,00 a titolo di indennità supplementare prevista dall'Accordo collettivo del 27.4.1995. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'indennità fosse dovuta in quanto il recesso era collegato alla procedura di amministrazione straordinaria e che il credito fosse collocabile in prededuzione. Alitalia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione con nove motivi (onere della prova sulla mancata riassunzione, errata applicazione delle regole sulla prededuzione, vizio motivazionale, ecc.). Mazzeo ha proposto ricorso incidentale limitato a un unico motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Alitalia e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Mazzeo. La Corte ha confermato che: (i) il diritto all'indennità supplementare previsto dall'Accordo del 27.4.1995 è fondato quando il recesso sia causato da ristrutturazione/riorganizzazione/crisi o dall'amministrazione straordinaria, indipendentemente dall'epoca del recesso; (ii) non può essere imposto al dirigente l'onere di provare la "mancata riassunzione" o il proprio stato di disoccupazione; l'eventuale prova contraria (che il lavoratore sia stato ricollocato) costituisce eccezione a carico della procedura/ datore e non era stata formulata da Alitalia; (iii) l'indennità, essendo funzionale alla continuazione dell'attività aziendale dopo l'ammissione alla procedura, è ammissibile in prededuzione ex art. 111 legge fallimentare e normativa collegata. Sono compensate le spese di lite; la Corte ha inoltre disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
Accordo interconfederale 27.4.1995 (allegato al CCNL dirigenti)
La Corte interpreta l'accordo nel senso che il presupposto per l'indennità supplementare è che il recesso datoriale sia concretamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale (o amministrazione straordinaria). Tale indennità è dovuta a prescindere dall'epoca del recesso e la mancata riassunzione non costituisce elemento costitutivo a carico del dirigente da provare; l'eventuale prova contraria è eccezione a carico della procedura/datore.
D.L. 347/2003, art. 5, comma 2-ter
Richiamato come norma che disciplina la particolare fattispecie di "trasferimento dei lavoratori" nell'ambito dell'amministrazione straordinaria (mediante licenziamento e successiva riassunzione). La Corte rileva che le disposizioni speciali non escludono l'applicazione dell'accordo collettivo e non impongono al lavoratore l'onere di provare la mancata riassunzione.
Legge fallimentare (art. 111)
L'art. 111 è richiamato per il principio della prededucibilità: la Corte conferma che l'indennità supplementare maturata in funzione della continuità aziendale dopo l'apertura della procedura è ammissibile in prededuzione poiché funzionale alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.
D.Lgs. n. 270/1999, artt. 20 e 52
Norme usate per identificare i crediti prededucibili nella procedura di amministrazione straordinaria: la Corte conferma che i crediti originati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo l'ammissione alla procedura rientrano nella prededuzione.
Codice civile, art. 2697
Richiamato nella discussione sull'onere della prova: la Corte chiarisce che non può ritenersi gravato il lavoratore dell'onere di provare la mancata riassunzione quando il diritto deriva dall'accertamento che il recesso sia collegato alla procedura; l'onere di allegazione/ prova di fatti riferibili alla procedura incombe sulla procedura/datore.
Codice civile, art. 2729
Usato per l'apprezzamento delle presunzioni e delle prove documentali: il Tribunale aveva valorizzato elementi documentali (es. lettera di licenziamento priva di prospettazione di reimpiego) per ricavare la mancata riassunzione; la Corte ha ritenuto che tale valutazione non pregiudichi il diritto del lavoratore dato l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 n. 5
Richiamato per i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione. La Corte ha applicato il criterio del "minimo costituzionale" nella valutazione della motivazione e ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.
Massime di principio
- L'indennità supplementare prevista dall'Accordo interconfederale del 27.4.1995 è dovuta se il recesso datoriale è concretamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale (o dall'amministrazione straordinaria), a prescindere dall'epoca del licenziamento.
- Il dirigente che invoca l'indennità non è onerato di provare la "mancata riassunzione" o il proprio stato di disoccupazione; l'eventuale circostanza che il lavoratore sia stato ricollocato nell'ambito della procedura costituisce eccezione che il datore/gestione straordinaria deve allegare e provare.
- I crediti sorti in funzione della continuità aziendale dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (anche se di natura indennitaria) possono essere ammessi in prededuzione ex art. 111 l. fall. se la loro origine è funzionalmente collegata alla prosecuzione dell'attività aziendale.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: è sindacabile la mancanza assoluta o formale della motivazione o vizi che configurino violazioni costituzionalmente rilevanti; non è possibile rimettere completamente in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
- Se il datore vuole contestare che il licenziamento sia stato determinato da vicende della procedura concorsuale (es. riassunzione in società cessionaria), deve formulare espressamente tale eccezione e fornire la relativa prova in grado di superare l'accertamento in favore del lavoratore.
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