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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47741/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha depositato in data 27 ottobre 2022 una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Per tale rinuncia il ricorso si configura come inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d) c.p.p., essendo venuto meno l'interesse e la materia del gravame.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia formale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha inoltre condannato il ricorrente al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La norma rende inammissibile il ricorso quando si verifica la rinuncia formale da parte del ricorrente, con conseguente perdita dell'interesse al gravame

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, in determinate situazioni di inammissibilità determinata da colpa, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve applicarsi la sanzione economica a favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione di carattere esecutivo/amministrativo che impone alla cancelleria gli adempimenti conseguenti alla decisione (trasmissioni/annotazioni formali previste dalla legge)

Massime di principio

  • La rinuncia formale e tempestiva al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il ricorrente perde l'interesse al gravame.
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali; se la rinuncia ha cause imputabili a colpa del ricorrente può aggiungersi la condanna alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Per evitare o limitare la sanzione patrimoniale verso la Cassa delle ammende il ricorrente deve produrre elementi che escludano la colpa nella determinazione della rinuncia o dell'inammissibilità (es. ragioni obiettive, errore inevitabile, casi di forza maggiore).
  • La rinuncia deve essere formalmente depositata nei termini e con le modalità previste; la sola manifestazione informale o successiva non impedisce che il giudice dichiari l'inammissibilità se la rinuncia è valida.
  • Dopo la dichiarazione di inammissibilità la cancelleria provvede agli adempimenti amministrativi previsti (es. comunicazioni e registrazioni) ai sensi delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

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