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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28273/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura di travisamento delle dichiarazioni del teste Antonio Scotto di Covella (si sostiene che la Corte d'appello abbia attribuito a Russo contatti diretti e conoscenza della provenienza furtiva del gommone non emergenti dalla deposizione); 2) mancata valutazione e classificazione degli elementi probatori/indizi (si lamenta valutazione "atomistica" e mancanza di apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi, comprese le dichiarazioni di Scotto); 3) errata qualificazione giuridica della condotta come riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anziché ricettazione, per carenza dell'elemento materiale e del dolo specifico richiesti per il riciclaggio; 4) contraddittorietà nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (la Corte avrebbe da un lato ritenuto adeguata la pena minima e dall'altro confermato la pena superiore di cinque anni e €6.000).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, richiamando il principio della "doppia conforme" e ritenendo non dimostrato un travisamento macroscopico delle dichiarazioni del teste; ha respinto la censura sulla qualificazione del reato, confermando che il montaggio di motori di provenienza furtiva e l'apposizione di targhette identificative può integrare il delitto di riciclaggio secondo la giurisprudenza consolidata; il motivo sulle circostanze attenuanti è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha confrontato pienamente le ragioni addotte dalla Corte d'appello (ruolo decisivo dell'imputato e precedenti penali). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. (In primo grado e in appello Russo era stato condannato a cinque anni di reclusione e €6.000,00 di multa per riciclaggio in concorso).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Utilizzata come base per i motivi che censurano la motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte richiede che il vizio sia di tale gravità da imporre la riconsiderazione della decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo all'erronea applicazione della legge penale (contestazione della qualificazione giuridica del fatto tra riciclaggio e ricettazione).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesto come parametro della correttezza e completezza della motivazione; utilizzato per valutare se le argomentazioni dei giudici di merito siano state adeguate e congruenti rispetto al compendio probatorio.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma del reato di riciclaggio: la Corte ha interpretato e applicato la norma ritenendo che le condotte consistenti nel montare motori di provenienza furtiva su un natante "pulito" e nell'apporre targhette identificative diverse siano idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, integrando il reato di riciclaggio.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende (la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000,00).

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello si "salda" con quella di primo grado (doppia conforme), il controllo di Cassazione sul travisamento della prova richiede la dimostrazione di un errore macroscopico o di una manifesta incongruenza, non una semplice diversa valutazione della credibilità.
  • Le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammissibili solo se riguardano la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità tale da incidere sull'esito del giudizio; critiche sulla persuasività o sulla diversa interpretazione degli elementi probatori sono generalmente inammissibili.
  • Per distinguere riciclaggio da ricettazione occorre valutare sia l'elemento materiale (attività idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, anche se frammentaria) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza e volontà di ostacolare l'identificazione). Operazioni come montaggio di motori furtivi o manomissione di identificativi possono integrare il riciclaggio.
  • Le dichiarazioni testimoniali, anche se non strettamente documentali, possono fondare una condanna se lette nel loro contesto e raccordate con altre risultanze; il ricorrente deve dimostrare l'errore manifestamente e non limitarsi a prospettare alternative interpretative.
  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice deve indicare le ragioni; tuttavia, il ricorrente che impugna deve confrontarsi esaustivamente con tutte le argomentazioni addotte, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per mancato confronto.
  • Le questioni di qualificazione giuridica (es. riciclaggio vs ricettazione) richiedono argomentazioni puntuali sul materiale probatorio e sul nesso teleologico tra condotta e finalità del reato; l'assenza di tali argomentazioni solide rende il motivo debole in sede di legittimità.

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