Cassazione Penale, Sentenza n. 28273/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura di travisamento delle dichiarazioni del teste Antonio Scotto di Covella (si sostiene che la Corte d'appello abbia attribuito a Russo contatti diretti e conoscenza della provenienza furtiva del gommone non emergenti dalla deposizione); 2) mancata valutazione e classificazione degli elementi probatori/indizi (si lamenta valutazione "atomistica" e mancanza di apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi, comprese le dichiarazioni di Scotto); 3) errata qualificazione giuridica della condotta come riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anziché ricettazione, per carenza dell'elemento materiale e del dolo specifico richiesti per il riciclaggio; 4) contraddittorietà nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (la Corte avrebbe da un lato ritenuto adeguata la pena minima e dall'altro confermato la pena superiore di cinque anni e €6.000).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, richiamando il principio della "doppia conforme" e ritenendo non dimostrato un travisamento macroscopico delle dichiarazioni del teste; ha respinto la censura sulla qualificazione del reato, confermando che il montaggio di motori di provenienza furtiva e l'apposizione di targhette identificative può integrare il delitto di riciclaggio secondo la giurisprudenza consolidata; il motivo sulle circostanze attenuanti è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha confrontato pienamente le ragioni addotte dalla Corte d'appello (ruolo decisivo dell'imputato e precedenti penali). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. (In primo grado e in appello Russo era stato condannato a cinque anni di reclusione e €6.000,00 di multa per riciclaggio in concorso).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Utilizzata come base per i motivi che censurano la motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte richiede che il vizio sia di tale gravità da imporre la riconsiderazione della decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo all'erronea applicazione della legge penale (contestazione della qualificazione giuridica del fatto tra riciclaggio e ricettazione).
Richiesto come parametro della correttezza e completezza della motivazione; utilizzato per valutare se le argomentazioni dei giudici di merito siano state adeguate e congruenti rispetto al compendio probatorio.
Norma del reato di riciclaggio: la Corte ha interpretato e applicato la norma ritenendo che le condotte consistenti nel montare motori di provenienza furtiva su un natante "pulito" e nell'apporre targhette identificative diverse siano idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, integrando il reato di riciclaggio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende (la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000,00).
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello si "salda" con quella di primo grado (doppia conforme), il controllo di Cassazione sul travisamento della prova richiede la dimostrazione di un errore macroscopico o di una manifesta incongruenza, non una semplice diversa valutazione della credibilità.
- Le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammissibili solo se riguardano la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità tale da incidere sull'esito del giudizio; critiche sulla persuasività o sulla diversa interpretazione degli elementi probatori sono generalmente inammissibili.
- Per distinguere riciclaggio da ricettazione occorre valutare sia l'elemento materiale (attività idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, anche se frammentaria) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza e volontà di ostacolare l'identificazione). Operazioni come montaggio di motori furtivi o manomissione di identificativi possono integrare il riciclaggio.
- Le dichiarazioni testimoniali, anche se non strettamente documentali, possono fondare una condanna se lette nel loro contesto e raccordate con altre risultanze; il ricorrente deve dimostrare l'errore manifestamente e non limitarsi a prospettare alternative interpretative.
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice deve indicare le ragioni; tuttavia, il ricorrente che impugna deve confrontarsi esaustivamente con tutte le argomentazioni addotte, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per mancato confronto.
- Le questioni di qualificazione giuridica (es. riciclaggio vs ricettazione) richiedono argomentazioni puntuali sul materiale probatorio e sul nesso teleologico tra condotta e finalità del reato; l'assenza di tali argomentazioni solide rende il motivo debole in sede di legittimità.
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