Cassazione Penale, Sentenza n. 42522/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione su più profili: 1) erronea qualificazione della rapina come consumata invece che tentata, sostenendo che non è certo l'impossessamento dei 3,22 euro e che il denaro ritrovato addosso all'imputato non è provato essere quello sottratto; 2) illegittima applicazione dell'aggravante della minorata difesa con riferimento all'età della vittima, deducendo che l'anagrafe non dimostra di per sé la vulnerabilità sfruttata dall'agente; 3) illegittima applicazione dell'aggravante del nesso teleologico tra rapina e omicidio, che il ricorrente ritiene assorbita nel reato predatorio per il principio di specialità; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla situazione di emarginazione e alle condizioni di vita dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate in sede di merito senza specifiche critiche alla motivazione. In dettaglio: il primo motivo è respinto perché i giudici di merito hanno logicamente ricostruito la sottrazione del denaro sulla base degli accertamenti (possesso della somma da parte della vittima pochi istanti prima, assenza della somma sul luogo e rinvenimento di altre cose abbandonate dall'aggressore); il motivo sulla minorata difesa è inammissibile perché i giudici hanno valutato la vulnerabilità concreta della vittima (anni 71) e le condizioni fisiche e uditive desumibili dalle indagini; la censura sulla doppia contestazione dell'età come aggravante è priva di rilievo essendo fattispecie materiali diverse; il motivo sul nesso teleologico è infondato: la violenza è stata impiegata per ottenere il profitto e poi ulteriormente per assicurare impunità, ravvisando così l'aggravante teleologica non assorbibile dalla rapina; il motivo sulle attenuanti generiche è inammissibile per mancato confronto con la motivazione che ha evidenziato gravità, intensità del dolo e il disinteresse verso la vittima. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il provvedimento di inammissibilità lascia ferma la decisione di merito (pena ridotta a 30 anni dall'appello).
Norme richiamate
primo e terzo comma, n. 1 e n. 3-quinquies
La rapina è stata ritenuta consumata; la circostanza aggravante per la vittima oltre i 65 anni (n. 3-quinquies) è stata valutata come autonoma rispetto ad altre aggravanti
art. 576, primo comma, n. 1
Omicidio aggravato dal nesso teleologico: l'omicidio è stato commesso in relazione alla rapina per assicurare il profitto e l'impunità, giustificando l'aggravante
primo comma, n. 5 (e nel testo richiamo anche al n. 2)
L'aggravante della minorata difesa (n. 5) richiede valutazione della particolare vulnerabilità della vittima da cui l'agente trae vantaggio; non è automatica l'applicazione per il solo dato anagrafico
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per qualificare la rapina come consumata non è sempre necessario il ritrovamento inequivoco del denaro: la prova può essere ricostruita con elementi indiziari (possesso prima dell'aggressione, assenza del denaro sul luogo, ritrovamenti congruenti) purché la motivazione sia logica e specifica
- L'aggravante della minorata difesa non si fonda automaticamente sull'età anagrafica: occorre valutare la concreta vulnerabilità della vittima (capacità uditiva, prontezza di riflessi, squilibrio fisico) e l'eventuale vantaggio consapevolmente tratto dall'agente
- Il nesso teleologico tra reati (omicidio e rapina) è configurabile quando l'atto di sangue è funzionale a conseguire o consolidare il profitto illecito o l'impunità; in tali casi non opera l'assorbimento per specialità se la violenza svolge finalità successive e distinte
- In sede di ricorso in Cassazione è necessario criticare in modo specifico e motivato la decisione di merito: argomentazioni generiche o reiterative senza confronto puntuale con la motivazione sono dichiarate inammissibili
- La richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche richiede un concreto confronto con la valutazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo operata dai giudici di merito; la sola condizione di emarginazione non è sufficiente senza elementi attenuanti concreti
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