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Sentenza

Sentenza n. 13194/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa misura cautelare del Provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- (-OMISSIS-), con il quale è stata denegata l'istanza della ricorrente di ricongiungimento al coniuge, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 266/2019; conseguente provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- (-OMISSIS-), con il quale è stata respinta l'istanza di riesame presentata dalla ricorrente; ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202511181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di ricongiungimento familiare e successivo diniego dell’istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, militare dell’Esercito assegnata presso una sede distante da quella del coniuge, Commissario Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, chiedeva il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266/1999. Il primo diniego era motivato dall’erroneo presupposto che l’assegnazione del coniuge presso la sede richiesta fosse soltanto provvisoria e funzionale al completamento del tirocinio operativo. A seguito dell’istanza di riesame, l’Amministrazione confermava il diniego richiamando l’assenza di una posizione organica disponibile e proponendo una sede alternativa. La ricorrente deduceva violazione dell’art. 17 della legge n. 266/1999, degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, dei principi costituzionali di tutela della famiglia, buon andamento e imparzialità, nonché delle norme europee e internazionali sulla conciliazione tra vita familiare e professionale e sulla tutela del minore. Denunciava inoltre errore nei presupposti, travisamento dei fatti, carenza e insufficienza dell’istruttoria, contraddittorietà tra i provvedimenti, difetto e illogicità della motivazione, disparità di trattamento, sviamento, arbitrarietà e violazione del giusto procedimento. Nel corso del giudizio, l’accesso agli atti evidenziava la necessità di verificare in modo trasparente l’effettivo quadro delle risorse disponibili presso la sede richiesta, le assegnazioni intervenute e i titoli delle eventuali assegnazioni provvisorie o eccezionali di altri militari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della ricorrente. Ha rilevato che il primo diniego era fondato su un presupposto erroneo, poi riconosciuto dalla stessa Amministrazione. Quanto al diniego di riesame, il Collegio ha valorizzato la precedente valutazione cautelare del Consiglio di Stato, secondo cui le ragioni ostative al trasferimento non erano adeguatamente illustrate e non rendevano recessive le esigenze di tutela del nucleo familiare, composto da due genitori con sedi di servizio distanti e da un figlio minore. Il giudice ha inoltre ritenuto opaca e insufficiente l’istruttoria relativa all’effettiva disponibilità organica e alle assegnazioni presso la sede richiesta, anche alla luce dell’esito del giudizio sull’accesso agli atti. L’Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare l’istanza secondo tali indicazioni, considerando anche la disponibilità della ricorrente a un trasferimento posticipato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 l. 266/1999

    La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza di ricongiungimento familiare del personale militare; l’esercizio del relativo potere deve essere sorretto da un’istruttoria completa e da una motivazione coerente con le esigenze familiari rappresentate.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni ostative al ricongiungimento; una motivazione fondata su un presupposto erroneo o non coerente con l’istruttoria è illegittima.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione nell’ambito delle garanzie partecipative, ma la sentenza fonda l’accoglimento soprattutto sull’erroneità dei presupposti, sull’insufficienza dell’istruttoria e sulla contraddittorietà della motivazione.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    L’accesso agli atti ha consentito di verificare la consistenza dell’istruttoria amministrativa e la necessità di chiarire le risorse organiche e i titoli delle assegnazioni presso la sede richiesta.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato utilizzato per contestare il diniego o l’insufficiente evasione delle istanze di accesso; il giudizio sull’accesso ha condotto all’ordine di ostensione anonima e senza dati sensibili.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto intempestive le deduzioni contenute nella nota depositata dalla ricorrente e ha escluso il rinvio, non ravvisando eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Il diniego di un’istanza di ricongiungimento familiare proposta da personale militare è illegittimo quando si fonda su un presupposto di fatto erroneo, anche se tale errore viene successivamente riconosciuto dall’Amministrazione.
  • Nella valutazione di un trasferimento finalizzato al ricongiungimento familiare, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e trasparente sull’organico disponibile, sulle risorse concretamente impiegate nella sede richiesta e sui titoli delle assegnazioni eventualmente provvisorie o eccezionali.
  • Le esigenze organizzative dell’Amministrazione non possono essere opposte in modo meramente assertivo: devono essere illustrate con motivazione idonea a spiegare perché risultino prevalenti sulle esigenze di tutela di un nucleo familiare composto da coniugi con sedi di servizio distanti e da un figlio minore.
  • Quando l’istruttoria rivela contraddizioni tra il provvedimento originario e quello adottato in sede di riesame, l’Amministrazione deve rinnovare la valutazione senza limitarsi a confermare il diniego, considerando anche soluzioni organizzative prospettate dall’interessato, come un trasferimento posticipato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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