Cassazione Penale, Ordinanza n. 37026/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i due motivi erano manifestamente generici, formulati in termini assertivi e privi di collegamento con il caso concreto. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte d'appello di Bari, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 455 c.p. Con il primo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; con il secondo ha lamentato la carenza di motivazione sulla valutazione dei presupposti per pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze assertive e non correlate al caso concreto.
Norme richiamate
La Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 455, cod. pen.
La norma individua il delitto per il quale è stata confermata la condanna; la decisione di cassazione non ne esamina gli elementi costitutivi.
Il secondo motivo di ricorso - che assume la carenza di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti per pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. -, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazioni in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie.
La doglianza relativa alla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e collegata al caso concreto; una censura formulata in modo meramente assertivo è generica.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Sono generiche e inammissibili le censure che deducono in termini meramente assertivi un difetto di motivazione, senza indicare in modo specifico come la motivazione impugnata si riferisca al caso concreto.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza deve confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata; la mera allegazione della mancanza di motivazione, non correlata al caso concreto, è manifestamente generica.
- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali; la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata quando l'inammissibilità evidenzia profili di colpa.
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