Cassazione Penale, Ordinanza n. 41266/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per una vendita online di cui l'utenza telefonica usata per la trattativa e la carta prepagata su cui era stato accreditato il denaro risultavano intestate all'imputato. La difesa ha articolato censure ritenute dalla Corte caotiche, disordinate, prolisse, generiche e in gran parte ripetitive, con richiami astratti a principi generali e senza un ordinato inquadramento nei vizi di legittimità ex art. 606 c.p.p. In sostanza il ricorso contestava: la valutazione della prova e il giudizio di responsabilità, invocando la violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), c.p.p.; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; la dosimetria della pena; la pretesa illegittimità della revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., deducendo che il difensore era privo di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che l’impugnazione era strutturata in modo confuso e non conforme ai canoni del ricorso per cassazione, sicché la genericità delle doglianze era già di per sé causa di inammissibilità. In ogni caso, esaminando i motivi, ha ritenuto infondate le censure: la doglianza sulla prova non era proponibile come violazione di legge ex art. 192 c.p.p. ed era, comunque, diretta a una inammissibile rivalutazione del merito; il diniego dell’art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e la pena erano motivati in modo adeguato, valorizzando l’entità del danno, l’abitualità desunta da precedenti per reati della stessa indole, il minimo edittale già applicato e la congruità della pena pecuniaria; la censura sul giudizio abbreviato era generica e non confrontata con la motivazione di appello, che aveva ritenuto corretta la revoca per difetto di procura speciale del difensore. Conseguentemente, l’imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen."
Il ricorso per cassazione deve essere formulato secondo i motivi tipizzati e non può essere trasformato in una richiesta di riesame del merito.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
"pena la violazione dell'art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen."
I motivi devono essere specifici e consentire al giudice di individuare chiaramente le doglianze; altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
"le censure relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge"
La doglianza sulla valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione di legge; è scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
"violazione degli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen."
La censura sulla motivazione deve riguardare un reale vizio argomentativo e non una sollecitazione a riesaminare il compendio probatorio.
"in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."
Le regole sulla motivazione non consentono di superare i limiti specifici dei motivi di ricorso per cassazione.
"mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen."
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di danno rilevante e di abitualità del comportamento.
"il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen."
La sospensione condizionale può essere negata in ragione di precedenti condanne e di un giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato.
"con conseguente corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen."
La pena va commisurata tenendo conto dell'entità del danno, della capacità a delinquere e degli altri criteri legali di valutazione.
"revoca della ammissione al giudizio abbreviato"
La revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato è legittima se la richiesta è stata formulata da difensore privo di procura speciale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo confuso, disordinato, prolisso o meramente assertivo, perché il giudice di legittimità non deve selezionare d’ufficio il vizio realmente dedotto.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere prospettata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove; tale censura è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale e non per ottenere una rivalutazione del merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il danno arrecato è rilevante e il comportamento risulta abituale o inserito in una sequenza di precedenti penali della stessa indole.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi decisivi e rilevanti, come precedenti condanne e prognosi negativa sulla futura commissione di reati, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri legali di cui all'art. 133 c.p. e ha motivato la congruità della sanzione rispetto al danno e alla capacità a delinquere.
- La revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato è immune da censura generica quando risulti che la richiesta era stata proposta da un difensore privo di procura speciale.
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