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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36866/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole già maturato in appello per l'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/01/2025, deducendo un solo motivo: l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per il reato di ricettazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la decisione di merito aveva ritenuto provato il dolo di ricettazione sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti: il comportamento tenuto dall'imputato alla vista del controllo stradale delle forze dell'ordine, la mancanza dei documenti di circolazione del ciclomotore e l'assenza di elementi allegati a suo favore o di giustificazioni sulla provenienza o sul possesso del mezzo. Il ricorso è quindi ritenuto non specifico e meramente apparente, non idoneo a chiedere una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il dolo di ricettazione può essere desunto da un complesso di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; la censura che ne contesti l'esistenza deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può risolversi in una richiesta di nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.
  • Il dolo di ricettazione può essere affermato sulla base di indizi valorizzati unitariamente dal giudice di merito, purché siano gravi, precisi e concordanti e sorretti da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario un effettivo confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera affermazione apodittica dell'erroneità della decisione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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