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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14014/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fratello)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di una farmacia e da un successivo contratto di associazione in partecipazione concluso tra il titolare dell'esercizio e la sorella, poi receduto dal titolare nel 1988. Il fratello aveva chiesto l'accertamento della titolarità esclusiva della farmacia e lo scioglimento del rapporto associativo; la sorella aveva chiesto in via riconvenzionale il rendiconto della gestione e il pagamento della quota di utili spettanti. Dopo una lunga vicenda processuale con più sentenze di cassazione e rinvii, la Corte di appello, in sede di terzo giudizio di rinvio, aveva condannato il fratello a pagare una somma minore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, disponendo anche la restituzione dell'eccedenza eventualmente versata. Nel ricorso per cassazione la sorella ha dedotto, con otto motivi, vizi processuali nella composizione del collegio e nella gestione del giudizio di rinvio, violazione dei limiti del giudizio di rinvio e degli artt. 2549 ss. c.c. in tema di associazione in partecipazione, errori nello scomputo dei costi 'in nero' e delle ritenute d'acconto, oltre a censure sulla tardività di documenti e sulla motivazione. Il fratello ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione sulle restituzioni e sugli interessi legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa immutabilità del collegio e sulle dedotte nullità del subprocedimento, dichiarando inammissibile la doglianza per omesso esame di un'eccezione processuale. Ha poi escluso che la Corte di appello avesse violato i limiti del giudizio di rinvio nel quantificare i costi non contabilizzati e le ritenute d'acconto, osservando che il giudice del rinvio poteva avvalersi di consulenza tecnica e che l'accertamento compiuto era coerente con il dictum rescindente. Ha dichiarato inammissibili o infondati anche i motivi relativi a omessa pronuncia, onere della prova, violazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2549 ss. c.c. e dell'art. 345 c.p.c. Infine ha respinto il ricorso incidentale del fratello, rilevando che la mancata trascrizione nel dispositivo dell'ordine sugli interessi sulla somma da restituire costituiva un mero errore materiale emendabile con il rimedio di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. La Corte ha condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    La decisione collegiale rilevante ai fini della partecipazione dei giudici è quella assunta dal collegio che ha trattenuto la causa in decisione; la successiva riorganizzazione interna non incide sulla validità della deliberazione già compiuta dal collegio stesso.

  • art. 280 c.p.c.

    L'ordinanza istruttoria con cui il collegio fissa una nuova udienza e dispone l'attività istruttoria successiva rientra nel potere del collegio che procede alla rinnovazione dell'attività decisoria.

  • art. 158 c.p.c.

    Il difetto di costituzione del giudice sussiste solo se gli atti siano compiuti da soggetti estranei all'ufficio o non investiti della funzione; non ricorre per la mera sostituzione fra magistrati del medesimo ufficio e pari funzione.

  • art. 174 c.p.c.

    La sua inosservanza, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, integra una mera irregolarità interna priva di effetti sulla validità della sentenza.

  • art. 79 disp. att. c.p.c.

    La sua violazione, se non accompagnata da una espressa previsione di nullità e da un concreto pregiudizio processuale, non determina invalidità della decisione.

  • art. 189 c.p.c.

    La censura sulla fase di precisazione delle conclusioni è irrilevante se non si dimostra un concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa.

  • art. 190 c.p.c.

    L'eventuale applicazione di un rito o di termini conclusionali errati non comporta nullità se non incide sul contraddittorio, sul diritto di difesa o su un altro specifico pregiudizio processuale.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e ai capi decisi dalla cassazione e non può rimettere in discussione gli antecedenti logico-giuridici coperti dal decisum rescindente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito; non basta il mancato esame di questioni puramente processuali.

  • art. 2549 c.c.

    Nell'associazione in partecipazione il giudice può accertare i costi sopportati per produrre i ricavi ulteriori e rideterminarne l'incidenza sul risultato economico del rapporto.

  • art. 2553 c.c.

    L'associato partecipa alle perdite nella misura in cui partecipa agli utili; la censura è però inammissibile se non specificamente argomentata e sorretta da puntuali riferimenti agli atti.

  • art. 345 c.p.c.

    La dedotta tardività di documenti non è rilevante se la documentazione serve a dare esecuzione al dictum del giudice di legittimità e se il giudice di rinvio deve comunque attenersi ai fatti già accertati dalla sentenza rescindente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non consiste nella diversa valutazione delle prove offerte dalle parti, ma nell'uso di prove non introdotte o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta attribuita al giudice di merito di dare maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre è attività valutativa insindacabile come violazione dell'art. 115.

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    L'errore materiale tra motivazione e dispositivo non si denuncia con ricorso per cassazione, ma si corregge con il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 13, comma

    Il testo disponibile si interrompe prima di consentire di ricostruire integralmente il riferimento normativo finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum rescindente e non può rimettere in discussione gli antecedenti logico-giuridici coperti dalla sentenza di cassazione; può però utilizzare i mezzi istruttori necessari a colmare il punto rimesso alla sua cognizione, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio.
  • La sostituzione di un magistrato con altro appartenente al medesimo ufficio e munito della stessa funzione non determina di per sé nullità della sentenza, ma al più una irregolarità interna, salvo che la legge preveda espressamente la sanzione di nullità o che ne derivi un concreto pregiudizio al contraddittorio o alla difesa.
  • L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra di regola il vizio di omessa pronuncia, che riguarda le domande e le eccezioni di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura quando si censuri la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ma solo quando la decisione sia fondata su prove non dedotte dalle parti o illegittimamente acquisite d'ufficio.
  • Nel giudizio di cassazione, motivi che cumulano censure eterogenee senza consentire una loro autonoma delimitazione possono essere dichiarati inammissibili per difetto di specificità.
  • L'errore materiale tra motivazione e dispositivo non è vizio denunciabile con ricorso per cassazione, ma va corretto con il rimedio previsto per la correzione degli errori materiali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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