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Sentenza

Sentenza del 07/12/2022 n. 35919 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per l'anno 2005 l'Agenzia aveva notificato a Punta di M. Srl un avviso di accertamento per maggiori IRES e IVA: recupero a tassazione di interessi passivi su mutui pregressi ritenuti indeducibili (dedotti nel 2005 e non negli anni precedenti) e recupero di IVA indebitamente detratta per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo le prove raccolte illegittime o insufficienti; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, errata applicazione delle norme sul limite di permanenza dei verificatori (L. n.212/2000, art.12, comma 5), carenze della motivazione rispetto agli elementi probatori posti a fondamento della contestazione (inesistenza delle operazioni connessa a fatture), omissione di pronuncia su questioni relative a sopravvenienze passive e valutazione non critica del giudicato penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 3, 6 e 7 (assorbendo gli altri), ritenendo: (1) errata la conclusione della CTR secondo cui la violazione del termine di permanenza degli accertatori (art.12, comma 5 Statuto del contribuente) comporta automaticamente inutilizzabilità delle prove; (3) insufficiente la motivazione della CTR perché non ha esaminato e valutato specificamente gli elementi fattuali e presuntivi posti dall'Amministrazione a fondamento dell'accertamento circa l'inesistenza delle operazioni; (6) la CTR non si è pronunciata sulla ripresa a tassazione relativa alle sopravvenienze passive, violando l'obbligo di decidere; (7) errato il rilievo dato al giudicato penale senza una valutazione critica e senza confronto con il materiale probatorio tributario. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado (Sez. staccata Catania) in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 5

    La Corte afferma che la violazione del termine di permanenza degli accertatori non determina di per sé l'inutilizzabilità delle prove né l'invalidità del potere di accertamento: il legislatore non ha previsto tale sanzione automatica.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    Richiamata nei motivi di censura relativi alla motivazione; la Corte rileva che il giudice di merito deve dar conto specifico degli elementi valutati in ordine alla legittimità delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Rilevato in relazione al dovere di motivazione: la sentenza di merito deve affrontare e motivare le questioni decisive per la decisione.

  • art. 118 c.p.c., comma 1

    Richiamato in tema di motivazione e corretto esercizio del potere decisorio; la Corte censura motivazioni apparenti o generiche.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata per i principi di garanzia del giusto processo e dell'adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Norma IVA richiamata in relazione alla contestazione per fatture relative ad operazioni inesistenti; la Corte richiede che l'Amministrazione provi l'inesistenza con idonei riscontri indiziari e che il giudice motivi specificamente sulle prove.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54

    Richiamati dalla CTR nel quadro delle contestazioni IVA; la Corte di cassazione ne esige applicazione corretta correlata a una valutazione motivata delle prove.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39

    Richiamati in ordine agli accertamenti e alle presunzioni fiscali; la Corte sottolinea l'obbligo dell'Amministrazione di fornire adeguati elementi probatori e del giudice tributario di valutare specificamente tali elementi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di prova scritta; la Corte implicitamente richiede che i documenti utilizzati a fondamento dell'accertamento siano valutati e motivati dal giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20

    Richiamato nell'ambito dei rapporti con il giudicato penale; la Corte ribadisce che la pronuncia penale non ha effetto vincolante automatico nel giudizio tributario e deve essere criticamente valutata.

  • art. 654 c.p.p.

    Norma processuale penale citata in relazione al giudicato; la Corte sottolinea l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti del giudicato; la Corte evidenzia che il giudice tributario non può estendere automaticamente gli effetti del giudicato penale senza autonoma valutazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omissione della pronuncia su questioni decisive (es. sopravvenienze passive): il giudice deve decidere tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti.

Massime di principio

  • La violazione del termine di permanenza dei verificatori (L. n. 212/2000, art.12, comma 5) non invalida automaticamente gli atti o rende inutilizzabili le prove: eventuali censure richiedono valutazione caso per caso e non conducono a sanzione automatica.
  • L'Amministrazione finanziaria che contesta l'inesistenza di operazioni deve fornire elementi indiziari attendibili e specifici; il giudice tributario deve esaminare e motivare in modo puntuale la valenza di tali elementi presuntivi.
  • Il giudice di merito deve decidere espressamente su tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti (es. riprese per sopravvenienze passive); l'omessa pronuncia su punti decisivi può costituire vizio rilevante per cassazione.
  • Il giudicato penale (anche di assoluzione 'perché il fatto non sussiste') non vincola automaticamente il giudice tributario: quest'ultimo deve effettuare una valutazione critica del contenuto della sentenza penale alla luce del complessivo materiale probatorio tributario.
  • La motivazione della sentenza di merito deve essere specifica e non meramente conclusiva o per relationem; la genericità o la mancata analisi punto per punto degli elementi dedotti può determinare la cassazione.
  • In caso di rinnovazione del giudizio in grado di appello (dopo cassazione), la Corte di merito dovrà riesaminare le prove e fornire una motivazione dettagliata su ciascun elemento probatorio oggetto di contestazione.

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