Sentenza del 07/12/2022 n. 35919 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno 2005 l'Agenzia aveva notificato a Punta di M. Srl un avviso di accertamento per maggiori IRES e IVA: recupero a tassazione di interessi passivi su mutui pregressi ritenuti indeducibili (dedotti nel 2005 e non negli anni precedenti) e recupero di IVA indebitamente detratta per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo le prove raccolte illegittime o insufficienti; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, errata applicazione delle norme sul limite di permanenza dei verificatori (L. n.212/2000, art.12, comma 5), carenze della motivazione rispetto agli elementi probatori posti a fondamento della contestazione (inesistenza delle operazioni connessa a fatture), omissione di pronuncia su questioni relative a sopravvenienze passive e valutazione non critica del giudicato penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 3, 6 e 7 (assorbendo gli altri), ritenendo: (1) errata la conclusione della CTR secondo cui la violazione del termine di permanenza degli accertatori (art.12, comma 5 Statuto del contribuente) comporta automaticamente inutilizzabilità delle prove; (3) insufficiente la motivazione della CTR perché non ha esaminato e valutato specificamente gli elementi fattuali e presuntivi posti dall'Amministrazione a fondamento dell'accertamento circa l'inesistenza delle operazioni; (6) la CTR non si è pronunciata sulla ripresa a tassazione relativa alle sopravvenienze passive, violando l'obbligo di decidere; (7) errato il rilievo dato al giudicato penale senza una valutazione critica e senza confronto con il materiale probatorio tributario. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado (Sez. staccata Catania) in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 5
La Corte afferma che la violazione del termine di permanenza degli accertatori non determina di per sé l'inutilizzabilità delle prove né l'invalidità del potere di accertamento: il legislatore non ha previsto tale sanzione automatica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
Richiamata nei motivi di censura relativi alla motivazione; la Corte rileva che il giudice di merito deve dar conto specifico degli elementi valutati in ordine alla legittimità delle prove.
art. 132 c.p.c.
Rilevato in relazione al dovere di motivazione: la sentenza di merito deve affrontare e motivare le questioni decisive per la decisione.
art. 118 c.p.c., comma 1
Richiamato in tema di motivazione e corretto esercizio del potere decisorio; la Corte censura motivazioni apparenti o generiche.
art. 111 Cost.
Richiamata per i principi di garanzia del giusto processo e dell'adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Norma IVA richiamata in relazione alla contestazione per fatture relative ad operazioni inesistenti; la Corte richiede che l'Amministrazione provi l'inesistenza con idonei riscontri indiziari e che il giudice motivi specificamente sulle prove.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54
Richiamati dalla CTR nel quadro delle contestazioni IVA; la Corte di cassazione ne esige applicazione corretta correlata a una valutazione motivata delle prove.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39
Richiamati in ordine agli accertamenti e alle presunzioni fiscali; la Corte sottolinea l'obbligo dell'Amministrazione di fornire adeguati elementi probatori e del giudice tributario di valutare specificamente tali elementi.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di prova scritta; la Corte implicitamente richiede che i documenti utilizzati a fondamento dell'accertamento siano valutati e motivati dal giudice di merito.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20
Richiamato nell'ambito dei rapporti con il giudicato penale; la Corte ribadisce che la pronuncia penale non ha effetto vincolante automatico nel giudizio tributario e deve essere criticamente valutata.
art. 654 c.p.p.
Norma processuale penale citata in relazione al giudicato; la Corte sottolinea l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti del giudicato; la Corte evidenzia che il giudice tributario non può estendere automaticamente gli effetti del giudicato penale senza autonoma valutazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omissione della pronuncia su questioni decisive (es. sopravvenienze passive): il giudice deve decidere tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti.
Massime di principio
- La violazione del termine di permanenza dei verificatori (L. n. 212/2000, art.12, comma 5) non invalida automaticamente gli atti o rende inutilizzabili le prove: eventuali censure richiedono valutazione caso per caso e non conducono a sanzione automatica.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta l'inesistenza di operazioni deve fornire elementi indiziari attendibili e specifici; il giudice tributario deve esaminare e motivare in modo puntuale la valenza di tali elementi presuntivi.
- Il giudice di merito deve decidere espressamente su tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti (es. riprese per sopravvenienze passive); l'omessa pronuncia su punti decisivi può costituire vizio rilevante per cassazione.
- Il giudicato penale (anche di assoluzione 'perché il fatto non sussiste') non vincola automaticamente il giudice tributario: quest'ultimo deve effettuare una valutazione critica del contenuto della sentenza penale alla luce del complessivo materiale probatorio tributario.
- La motivazione della sentenza di merito deve essere specifica e non meramente conclusiva o per relationem; la genericità o la mancata analisi punto per punto degli elementi dedotti può determinare la cassazione.
- In caso di rinnovazione del giudizio in grado di appello (dopo cassazione), la Corte di merito dovrà riesaminare le prove e fornire una motivazione dettagliata su ciascun elemento probatorio oggetto di contestazione.
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