Cassazione Civile, Ordinanza n. 21815/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso dell'addizionale IRPEF del 10% trattenuta dal sostituto d'imposta su compensi percepiti dal ricorrente sotto forma di stock options, ai sensi dell'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. Il contribuente sosteneva che la società datrice non operasse nel "settore finanziario" in senso rilevante per la norma, perché svolgeva, tramite rete di mandatari/sub-mandatari, un servizio di trasferimento di piccole somme di denaro contante, senza operazioni speculative, senza rivolta al pubblico e con inquadramento contrattuale nel terziario e non nel bancario. Deduceva inoltre che l'interpretazione accolta dal giudice di merito fosse eccessivamente ampia e formalistica e che mancasse, in concreto, la possibilità di porre in essere condotte idonee a generare gli effetti distorsivi che la norma intende prevenire. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione o falsa applicazione dell'art. 33 d.l. n. 78 del 2010, articolato in due censure: una sulla nozione di "settore finanziario" e una sulla pretesa irrilevanza del caso di holding industriale; il ricorrente richiamava anche precedenti in tema di holding e sosteneva che l'attività concretamente svolta non fosse assimilabile a quella finanziaria in senso proprio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio della decisione di merito, la quale aveva accertato in fatto che la società svolgeva attività di agente/istituto di pagamento e che, sulla base del quadro normativo interno e unionale, tali soggetti rientrano nel settore finanziario. Ha ribadito il principio per cui l'art. 33 d.l. n. 78 del 2010 si applica ai dirigenti di imprese operanti nel settore finanziario inteso in senso ampio e globale, senza che sia necessario verificare se l'attività sia rivolta al pubblico o se vi sia prova di un effettivo effetto distorsivo, poiché la norma opera su un pericolo astratto e preventivo. Ha inoltre osservato che alcune deduzioni introdotte in memoria erano nuove e che, in presenza di doppia conforme, le contestazioni di fatto non erano scrutinabili in cassazione come violazione di legge. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
aliquota addizionale del 10 per cento sui compensi per bonus e stock options eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dirigenti nel settore finanziario
La norma va letta come clausola generale riferita al settore finanziario in senso ampio e complessivo, giustificata da una finalità preventiva di contrasto a effetti potenzialmente distorsivi delle remunerazioni variabili; non richiede che l'attività sia rivolta al pubblico né la prova concreta di una distorsione già prodotta.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso dedotto come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 128-quater d.lgs. n. 385 del 1993
È richiamato per qualificare l'attività di agente in attività finanziaria collegata ai servizi di pagamento.
art. 1, comma 2, lett. h-sexies, d.lgs. n. 385 del 1993
Definisce gli istituti di pagamento come imprese diverse da banche e istituti di moneta elettronica autorizzate a prestare servizi di pagamento.
art. 1, comma 2, lett. h-septies, d.lgs. n. 385 del 1993
È richiamato per delimitare le operazioni di pagamento e il trasferimento di fondi rientranti nei servizi di pagamento.
art. 1, comma 1, lett. d), Dir. UE 2015/2366
Gli istituti di pagamento sono descritti come enti finanziari operanti nel settore finanziario.
art. 4, comma 1, nn. 26) e 27), Reg. UE n. 575/2013
Confermano che gli istituti di pagamento sono enti finanziari e soggetti del settore finanziario.
Consente la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in favore della controparte.
Consente la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, richiamata nel procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c.
È richiamato quale base del procedimento camerale e del rinvio agli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza, se dovuto.
Massime di principio
- L'addizionale prevista dall'art. 33 d.l. n. 78 del 2010 si applica ai dirigenti di imprese operanti nel settore finanziario inteso in senso ampio e sistemico, comprensivo anche di soggetti non vigilati o non direttamente rivolti al pubblico.
- Per la soggezione all'addizionale non è necessario accertare in concreto che la singola attività abbia già prodotto effetti distorsivi sul mercato: la norma presuppone un rischio astratto che giustifica l'intervento preventivo.
- Le fonti nazionali ed europee possono essere utilizzate come indici interpretativi della nozione di settore finanziario, ma non delimitano in modo esaustivo la fattispecie tributaria interna.
- In sede di giudizio di rimborso l'onere di allegazione e prova grava sul contribuente; una volta che il giudice di merito abbia ricondotto l'attività societaria al settore finanziario sulla base di indici normativi e fattuali, le censure di legittimità devono confrontarsi con tale ratio.
- Le contestazioni che mirano a rimettere in discussione accertamenti di fatto non sono scrutinabili come violazione di legge e, in presenza di doppia conforme, incontrano un ulteriore limite di ammissibilità in cassazione.
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