Cassazione Penale, Ordinanza n. 00068/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La condannata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, il quale aveva accolto solo parzialmente una richiesta di liberazione anticipata. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto che il giudice di sorveglianza avrebbe trascurato: a) per i semestri tra il 2001 e il 2005 esclusi dal beneficio, il fatto che le infrazioni disciplinari risultavano solo da una nota della casa circondariale, la quale riferiva l'impossibilità di recuperare i provvedimenti disciplinari, sicché non sarebbe stato svolto un adeguato controllo sui comportamenti concreti della detenuta; b) per gli ultimi due provvedimenti disciplinari, che si trattava in realtà di episodi di scarso rilievo e non correttamente valorizzati nella loro reale entità. La doglianza mirava quindi a contestare la valutazione negativa sulla partecipazione della detenuta all'opera di rieducazione, requisito necessario per la liberazione anticipata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato le infrazioni disciplinari come dato fattuale indicativo della mancata adesione della detenuta al programma rieducativo, senza attribuire rilievo alle sole conseguenze sanzionatorie. Quanto alle censure sugli episodi più recenti, la Corte ha osservato che il ricorso non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza, la quale richiamava anche una relazione di servizio in cui emergeva una consuetudine della detenuta a toni aggressivi, prepotenti e intimidatori verso il personale. La Corte ha inoltre ribadito che la partecipazione all'opera di rieducazione richiede un'adesione attiva alle regole della vita carceraria e non è sufficiente la mera regolarità del comportamento intramurario. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per la liberazione anticipata; il beneficio presuppone la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, le infrazioni disciplinari rilevano come dato fattuale sintomatico della mancata adesione del detenuto al percorso rieducativo, non per le sole conseguenze sanzionatorie eventualmente irrogate.
- La partecipazione all'opera di rieducazione richiede un'adesione attiva alle regole dell'ambiente carcerario; non è sufficiente la mera regolarità formale del comportamento intramurario.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta oppure quando mira a ottenere una rivalutazione del merito degli elementi di fatto.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di sorveglianza un diverso criterio di lettura del compendio istruttorio, specie in materia di apprezzamento della condotta intramuraria e della partecipazione al trattamento rieducativo.
Come è indicizzato
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