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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15802/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che le censure difensive erano centrate sulla detenzione, asseritamente per uso personale, della sola cocaina rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, profilo già esaminato e respinto nei giudizi di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto sostanzialmente riproduttivi di doglianze già valutate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate nei precedenti gradi di giudizio e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata, logicamente coerente e immune da incongruenze manifeste nel fondare la responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza ex art. 337 c.p. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato di resistenza ascritto all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come base per le conseguenze processuali e pecuniarie derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese con motivazione adeguata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenziano errori di diritto o manifeste illogicità.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se risulta puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le emergenze probatorie e priva di incongruenze logiche manifeste.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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