Cassazione Penale, Ordinanza n. 17554/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In seguito a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. resa dal Tribunale di Ravenna, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un solo motivo di violazione di legge penale. Ha contestato il trattamento sanzionatorio risultante dal giudizio di bilanciamento tra circostanze, sostenendo che: l'art. 63, comma 4, c.p. avrebbe imposto di escludere una delle due aggravanti ad effetto speciale; l'applicazione di una sola aggravante speciale, pur non incidendo sulla pena base per effetto dell'equivalenza, avrebbe potuto ridurre l'aumento per la continuazione; l'eventuale esclusione della recidiva avrebbe potuto incidere favorevolmente anche sulla prescrizione del reato. In sostanza, il ricorso mirava a far dichiarare l'illegalità della pena e a rimettere in discussione il calcolo sanzionatorio recepito nella sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che le censure non rientravano nei limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo dedotte questioni estranee all'espressione della volontà, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. La Corte ha inoltre chiarito che la pena non era illegale, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'illegalità ricorre solo se la pena eccede i limiti edittali generali o quelli della singola fattispecie, non rilevando errori nei passaggi intermedi di comparazione delle circostanze. Ha anche osservato che l'art. 63, comma 4, c.p. consente comunque l'aumento fino a un terzo anche in ragione della seconda aggravante. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca il provvedimento impugnato.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
norma incriminatrice contestata nel fatto oggetto di patteggiamento.
richiamato quale base del reato contestato nel provvedimento di patteggiamento.
aggravante del furto contestata nel fatto oggetto di patteggiamento.
aggravante comune contestata nel fatto oggetto di patteggiamento.
richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio e alla continuazione.
richiamato dal ricorrente con riferimento alla recidiva e ai suoi effetti sulla pena e sulla prescrizione.
la Corte afferma che consente al giudice di aumentare la pena fino a un terzo anche per la seconda aggravante.
richiamati nel principio delle Sezioni Unite per individuare i limiti edittali generali oltre i quali la pena diviene illegale.
richiamato nel medesimo criterio dei limiti edittali generali rilevanti ai fini dell'illegalità della pena.
richiamati nel medesimo criterio dei limiti edittali generali rilevanti ai fini dell'illegalità della pena.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge
principio di diritto richiamato per escludere che eventuali errori nel bilanciamento delle circostanze rendano illegale la pena se il risultato finale resta entro i limiti edittali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- L'illegalità della pena non coincide con qualsiasi errore nel ragionamento di dosimetria: rileva solo quando il trattamento sanzionatorio finale supera i limiti edittali generali o quelli previsti dalla singola fattispecie.
- L'erronea comparazione tra circostanze eterogenee non determina di per sé illegalità della pena se la sanzione finale resta nei limiti legali.
- L'art. 63, comma 4, c.p. consente l'aumento della pena anche in presenza di una seconda aggravante ad effetto speciale, fino al limite consentito dalla norma.
- Nel patteggiamento, questioni concernenti continuazione, recidiva o riflessi indiretti sulla prescrizione non sono deducibili in cassazione se non si traducono nei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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