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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37016/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 14 novembre 2025 della Corte d’appello di Lecce, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena in euro 140 di multa, confermando nel resto la condanna per furto aggravato. Con il ricorso ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura sulla particolare tenuità non si confrontava con la motivazione d’appello, che l’aveva esclusa in ragione dell’abitualità del fatto desunta dai precedenti penali, profilo non contestato nel ricorso. La censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico la valutazione discrezionale, valorizzando in particolare i precedenti dell’imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la censura relativa all’art. 131-bis c.p. non si confrontava con la ragione decisiva adottata dalla Corte d’appello, ossia l’abitualità del fatto desunta dai precedenti penali; quella relativa alle attenuanti generiche era manifestamente infondata, essendo il diniego sorretto da motivazione congrua e logica e dalla valutazione degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. Per effetto dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione dei profili di colpa connessi all’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    ha escluso la tenuità del fatto in ragione dell'abitualità di esso (tratta dai precedenti penali dell'imputato), profilo che il ricorso non censura

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre l’abitualità; se la decisione impugnata fonda su tale ragione l’esclusione della causa di non punibilità e il ricorso non la censura, la relativa doglianza non si confronta con la motivazione.

  • art. 133 c.p.

    con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato

    La valutazione discrezionale sulle attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice dà conto in modo congruo e logico degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. e delle ragioni per cui li considera preponderanti.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali; in presenza di profili di colpa connessi all’evidente inammissibilità, può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura che invoca la particolare tenuità del fatto è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata che ha escluso la causa di non punibilità per abitualità del comportamento, desunta dai precedenti penali, e tale ragione non è specificamente contestata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua quando il giudice indica gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. considerati prevalenti nell’esercizio del proprio potere discrezionale; nel caso deciso, tra questi elementi erano valorizzati i precedenti penali.
  • All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa per l’evidente inammissibilità, può essere imposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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