Cassazione Civile, Ordinanza n. 18790/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giornalista)
La controversia
La controversia nasce da due articoli pubblicati su un sito web, ritenuti dall'attore diffamatori perché critici verso un'iniziativa promossa dall'associazione denominata "Il Quotidiano in classe". In primo grado la domanda risarcitoria è stata respinta, ritenendosi integrata la scriminante del diritto di critica: i fatti posti a base delle critiche erano veri o comunque fondati su fonti attendibili, l'argomento era di interesse pubblico, le espressioni erano continenti e le critiche pertinenti. La Corte d'appello ha confermato il rigetto del merito, correggendo solo la regolazione delle spese. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e dell'art. 11 l. n. 47/1948, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come critica legittima un'opinione gratuita e congetturale, basata su fatti non pertinenti rispetto alla reale finalità dell'iniziativa; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando una cattiva distribuzione dell'onere della prova e la mancata considerazione della contestazione circa l'uso parziale e tendenzioso dei dati richiamati nell'articolo. Il resistente ha replicato che le critiche erano sorrette da dati veri e da un ragionamento inferenziale consentito, e che non vi era stata inversione dell'onere probatorio né violazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato la censura inammissibile perché, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e in una mera contrapposizione alla motivazione della sentenza impugnata, senza un corretto confronto con la ratio decidendi. La Corte ha ribadito che il diritto di critica non richiede la verità della valutazione espressa, ma solo che il fatto presupposto e posto a base della critica sia vero, anche in termini di verità putativa, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva ritenuto pertinenti i dati fattuali utilizzati dall'autore. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto infondato, osservando che la Corte d'appello non aveva negato la contestazione dei fatti storici in sé, ma aveva individuato il vero oggetto del contendere nella presunta diffamatorietà delle espressioni e nell'asserita mancanza dei presupposti della scriminante. Ne è seguita la conferma del rigetto della domanda risarcitoria e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, in bilanciamento con la tutela dell'onore e della reputazione.
invocato come base della domanda risarcitoria aquiliana per asserita diffamazione.
richiamato per la scriminante dell'esercizio del diritto di critica.
richiamato in relazione alla fattispecie di diffamazione.
art. 11 l. 8 febbraio 1948, n. 47
richiamato nel quadro della responsabilità da diffamazione a mezzo stampa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'onere di specificità dei motivi e l'inammissibilità dei c.d. "non motivi".
richiamato per la distribuzione dell'onere della prova nella controversia diffamatoria.
invocato dalla parte ricorrente per dedurre una pretesa violazione del principio di non contestazione.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica è scriminato quando il fatto storico posto a base del giudizio sia vero o ragionevolmente putativo, mentre la valutazione soggettiva e opinativa dell'autore non è di per sé soggetta a prova di verità.
- La verifica della diffamatorietà non può trasformarsi in un sindacato sulla mera attendibilità o condivisibilità del giudizio espresso, poiché ciò svuoterebbe il contenuto del diritto di critica costituzionalmente protetto.
- La censura in cassazione per violazione di legge è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione della sentenza di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e con le norme asseritamente violate.
- In tema di notizia di stampa, l'attore deve provare la pubblicazione e l'allegazione lesiva; chi invoca la scriminante del diritto di cronaca o di critica deve dimostrare la verità del fatto presupposto, anche in termini di verità putativa, e l'attendibilità della fonte quando la questione riguardi la provenienza del dato.
- Il principio di non contestazione non è violato quando il giudice di merito, interpretando la domanda e il thema decidendum nel suo contenuto sostanziale, ritenga controversa non la mera esistenza del dato storico, ma il suo uso selettivo, la pertinenza e la capacità diffamatoria delle espressioni impiegate.
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