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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2031/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto per due motivi: 1) violazione di legge per la pena pecuniaria ritenuta illegale (il ricorrente ha indicato una multa di 1.500 euro; la Corte rileva nella motivazione una pena pecuniaria significativamente superiore che eccede i limiti edittali), 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando l'uso dei precedenti penali dell'imputato per giustificare il diniego rispetto a un reato colposo.

La decisione

Il motivo relativo alla motivazione (secondo motivo) è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha accertato che la pena pecuniaria inflitta eccede il massimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 590, comma 1 c.p. (la Corte indica come massimi 309 euro per la fattispecie base e 619 euro anche considerando la qualificazione come lesione personale grave con prognosi di 50 giorni). Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Giudice di Pace di Busto Arsizio, diverso giudice, per un nuovo giudizio sulla determinazione della sanzione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale che limita i motivi proponibili in appello contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione non rientrante tra i motivi ammessi.

  • art. 590, comma 1 c.p.

    Norma penale relativa alle lesioni personali colpose; la Corte ha interpretato la disciplina delle sanzioni pecuniarie applicabili, rilevando che la pena inflitta era superiore al massimo edittale (la Corte menziona un massimo di 309 euro per la fattispecie base e fino a 619 euro ove si qualifichi la lesione come grave con prognosi di 50 giorni), con conseguente illegittimità della sanzione imposta.

Massime di principio

  • Se la pena irrogata eccede il massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, la sanzione è illegale e la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
  • Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace i motivi sono limitati per legge: vizi di mera motivazione non rientranti nei motivi espressamente ammessi possono essere dichiarati inammissibili.
  • In caso di annullamento limitato alla sanzione per illegittimità del trattamento sanzionatorio, il giudice competente deve rimettere la decisione a un diverso giudice per il nuovo esame della misura della pena.
  • Per valutare la legittimità di una sanzione pecuniaria è essenziale verificare correttamente la qualificazione della fattispecie (es. prognosi di giorni di lesione) perché la qualificazione incide sul massimo edittale applicabile.
  • Il ricorso deve essere preciso nella indicazione dei motivi e nella contestazione della pena: errori o vizi procedurali sulla ammissibilità dei motivi possono portare a rigetto parziale o totale del ricorso.

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